LEGGE 6 febbraio 2006, n. 34 - Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
-
Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprieta' della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
-
Non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprieta' individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi gia' realizzati a proprieta' indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 24 della legge 18 agosto 1978, n.
497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi
di servizio per il personale militare e disciplina delle
relative concessioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 1° settembre 1978, e' il seguente:
Art. 24. - Ai soli fini dell'accesso dei militari di
carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale
previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia,
non e' richiesto il requisito della residenza nel comune
ove sorge la costruzione.
I militari di carriera possono in ogni momento
predeterminare la residenza che intendono eleggere nel
momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione
irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la
residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri
anagrafici.
.
- Il regio decreto 28 aprile...
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