LEGGE 6 febbraio 2006, n. 34 - Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprieta' della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

  2. Non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprieta' individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi gia' realizzati a proprieta' indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' redatto

    dall'amministrazione competente per materia ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Il testo dell'art. 24 della legge 18 agosto 1978, n.

    497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi

    di servizio per il personale militare e disciplina delle

    relative concessioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    n. 245 del 1° settembre 1978, e' il seguente:

    Art. 24. - Ai soli fini dell'accesso dei militari di

    carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale

    previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia,

    non e' richiesto il requisito della residenza nel comune

    ove sorge la costruzione.

    I militari di carriera possono in ogni momento

    predeterminare la residenza che intendono eleggere nel

    momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione

    irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la

    residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri

    anagrafici.

    .

    - Il regio decreto 28 aprile...

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