DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n.359 - Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
in vigore dal: 20-4-2000 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo
Art. 1.
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Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note al titolo
- La direttiva 95/63/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 335 del 30 dicembre 1995.
- La direttiva 89/655/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per le direttive 95/63/CEE e 89/655/CEE vedi nelle note al titolo.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)".
- L'art. 51 della citata legge n. 128/1998 recita
"Art. 51 (Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.
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All'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Note all'art. 1
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi nelle note alle premesse.
- Il titolo III del citato decreto legislativo n.
626/1994 reca: "Uso delle attrezzature di lavoro".
- Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"; l'art. 184, nella sua formulazione originaria, cosi' recita
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone). - I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure precauzionali".
- Per quanto riguarda la direttiva 95/63/CE vedi nelle note alle premesse.
Art. 2.
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All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.".
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All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.".
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All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.".
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All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che
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vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro; b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature; c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocita' dell'attrezzatura sia adeguata; d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che
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gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonche' tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di piu' accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche...
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