DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2012, n. 114 - Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)', ed in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestato a favore di amministrazioni pubbliche;

Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime;

Ritenuto di sostenere, in particolare, l'inserimento lavorativo attuato tramite iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestato a favore di amministrazioni pubbliche rivolte a soggetti disoccupati;

Sentita la commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante 'Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro', che nella seduta del 10 maggio 2012 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 838, con la quale e' stato approvato il 'Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art.

9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)';

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)', nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento definisce i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita', i criteri e le modalita' per il sostegno delle medesime, ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e in conformita' con quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento ai sensi dei seguenti regolamenti:

  1. regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

  2. regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

  3. regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

    1. Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali, la Regione Friuli-Venezia Giulia:

  4. assicura in via temporanea una occupazione a lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi del regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 luglio 2006, n. 227;

  5. riconverte in senso produttivo la spesa assistenziale nella direzione dell'attivazione dell'occupabilita' di persone in condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro in adesione ai principi di coesione sociale e della responsabilita' etico sociale delle imprese;

  6. incentiva il sostegno e l'accesso a iniziative di inserimento occupazionale che, nell'interesse generale, svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, promuovendo i valori comuni dell'unione che comprendono in particolare un alto livello di qualita', sicurezza e accessibilita' economica, la parita' di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente, come espressamente riconosciuti dall'Unione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

  7. promuove e sostiene l'impegno convergente delle istituzioni pubbliche e del tessuto produttivo locale a favore del lavoro in coerenza con le indicazioni strategiche del programma operativo del Fondo sociale europeo 2007-2013.

    1. Per le finalita' di cui al comma 2 la Regione Friuli-Venezia Giulia trasferisce ai soggetti proponenti di cui all'art. 2 le risorse necessarie per la realizzazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita', nella misura di cui all'art. 9 e nei limiti della disponibilita' di cui all'art. 14.

    2. Il contributo previsto dall'art. 3, comma 4, ha natura di contributo erogato a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate dai soggetti attuatori per realizzare i progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilita', destinate a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale individuati quali beneficiari dell'intervento.

    Art. 2.

    Soggetti proponenti 1. Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro di pubblica utilita' le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) aventi sede o uffici periferici nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, che promuovono iniziative di lavoro di pubblica utilita'.

    Art. 3.

    Soggetti attuatori 1. Sono soggetti attuatori dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita' le imprese, ivi comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o raggruppamenti temporanei, e le associazioni riconosciute purche':

  8. abbiano sede legale o unita' locale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

  9. dispongano di un'attrezzatura idonea all'attuazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita' proposti dal soggetto proponente;

  10. siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l'inserimento lavorativo nei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita' proposti dal soggetto proponente;

  11. assicurino ai soggetti beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro;

  12. prevedano nell'oggetto sociale attivita' che rientrano in...

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