DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n.271 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell''articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e in particolare l'articolo 1 in materia di attribuzioni del C.I.P.E.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare l'articolo 16, comma 4, e seguenti, con il quale e' stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, e in data 5 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali e' stata data attuazione al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, e' stata prevista la costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nucleo);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999, con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;

Visto il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 febbraio 2000;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2001, recante indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 921;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Ritenuto di non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato, di cui al citato parere, relative all'articolo 4, comma 1, lettera a);

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze e organizzazione del Ministero

1. Il Ministero dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, e dalle altre disposizioni vigenti.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

.

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.

- L'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.

430, recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge

3 aprile 1997, n. 94», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

17 dicembre 1997, n. 293, cosi' recita:

Art. 1 (Attribuzioni del CIPE). - 1. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a:

a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati;

b) definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e verificarne l'attuazione, attraverso una stretta cooperazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, con le modalita' previste dal decreto...

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