Il Presidente della Repubblica e le amministrazioni statali

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine141-152
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LE
AMMINISTRAZIONI STATALI
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Le funzioni amministrative del Presidente
della Repubblica
Il Presidente della Repubblica, pur non essendo a capo del potere
esecutivo, interviene nell’emanazione di alcuni atti amministrativi
del governo nella sua veste di garante neutrale dell’ordine costitu-
zionale e dei superiori interessi della Repubblica.
Tali atti (che sono da considerarsi atti amministrativi a tutti gli ef‌fet-
ti), assumono la forma di decreto presidenziale emanato su proposta
del Ministro competente.
La materia è regolata dalla Legge 12-1-1991, n. 13, che ha individua-
to, in via tassativa (modif‌icabile solo in modo espresso), gli atti da
emanarsi con decreto presidenziale su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro competente (cui si aggiungono
gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costitu-
zionali e quelli relativi all’organizzazione e al personale del Segreta-
riato generale della Presidenza della Repubblica).
Fra questi si possono ricordare i seguenti atti:
a) nomina del Governo, dei Sottosegretari di Stato, del presidente e del segretario genera-
le del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, del Governatore della banca d’Italia,
della preside nza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell’art. 3 della
Legge 23-8-1988, n. 400, dei funzionari dello Stato con qualif‌ica non inferiore a dirigente
generale o equiparata, degli uff‌iciali delle Forze armate, del capo della polizia - direttore
generale della Pubblica s icurezza, del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, del
comandante generale della Guardia di f‌inanza;
b) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi com-
missari;
c) concessione della cittadinanza italiana;
d) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (vedi Cap. 36, par. 4);
e) annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi (vedi Cap. 21, par. 1);
f) con ferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di
bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la form a del decreto del Presidente
della Repubblica sia prevista dalla legge;
g) concessione del titolo di città;
h) atti per i quali la forma del decreto del Pr esidente della Repubblica s ia prevista dalla
legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
i) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Disciplina
legislativa

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