Cambi di riferimento del 3 ottobre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 agosto 2001, n.362 Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a

gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non

superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore

al 1890 a colpo singolo. Titolo I Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999; Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000; Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule; Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n.

422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule"; Rilevata la necessita' di definire con apposito regolamento ed in conformita' ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000; Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n.

27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

Definizione 1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.

2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca

"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca

"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".

- La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili".

- Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, reca: "Obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili".

- La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

- La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999)

"Art. 11 (Modifiche all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacita' offensiva). - 1. All'art. 2, primo comma, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890 sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo .

2. All'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, .

3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule.

4. Le sanzioni di cui all'art. 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri

  1. la verifica di conformita' e' effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito; b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo e' consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere; c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.

    L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e' consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza; d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento e' consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico; e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

    6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo".

    - L'art. 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000), ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, riportato nelle presenti note.

    - La direttiva...

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