Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale relativo agli allegati dell'ACN del 1? marzo 2006 concernente l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro con i Medici specialis...

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 30 novembre 2006:

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 52, comma 27, nel sostituire l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: ha istituito la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati SISAC, per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; ha previsto che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; ha disposto che della delegazione facciano parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri; ha demandato ad un accordo in questa Conferenza la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che dispone che il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in questa Conferenza Stato-regioni previsto dal citato art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e che 1'accordo nazionale e' reso esecutivo con l'intesa sancita in questa Conferenza, con le modalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il proprio atto rep. n. 1805 del 25 luglio 2003, con il quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002, si e' proceduto alla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a quanto dispone il citato art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:

- al comma 5, che nel procedimento delle ipotesi di accordo in questione si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata ad esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei conti, da rendere entro quindici giorni dall'invio, superati i quali il parere si intende positivamente reso, salvo la richiesta di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;

- ai commi 6 e 7, che, ove la predetta certificazione non sia positiva, la Corte riferisca al Parlamento e che in ogni caso la procedura debba concludersi nei termini fissati dal comma 7 del citato decreto legislativo n. 165/2001 (quaranta giorni dall'ipotesi di accordo), decorsi i quali l'ipotesi di accordo e' oggetto di intesa in questa Conferenza, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative;

Vista l'ipotesi di accordo collettivo nazionale, allegato A, parte integrante del presente atto, relativo agli allegati dell'ACN del 1 marzo 2006, concernente l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro con i Medici specialisti ambulatoriali interni, i Medici veterinari e le altre professionalita' (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, inviata a questa Conferenza dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, con nota del 24 novembre 2006, al fine di acquisire l'intesa in oggetto di cui all'art. 5 del citato Accordo Stato-regioni rep. n. 1805 del 24 luglio 2003;

Considerato che, in data 20 novembre 2006, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo hanno reso certificazione positiva in ordine all'ipotesi di accordo in oggetto;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sulla ipotesi di contratto in esame;

Sancisce intesa sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale, allegato A, parte integrante del presente atto, relativo agli allegati dell'ACN del 1 marzo 2006, concernente l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro con i Medici specialisti ambulatoriali interni, i Medici veterinari e le altre professionalita' (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali.

Roma, 30 novembre 2006

Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia

VERBALE DI ACCORDO

In data 21 settembre 2006 tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalita' (Biologi, Chimici; Psicologi) ambulatoriali ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, si conviene quanto segue:

1) preso atto dei tempi determinatesi per l'intesa ai fini dell'esecutivita' dell'accordo, le parti convengono che in sede di prima applicazione il termine previsto dall'art. 21 - Graduatorie domanda requisiti entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno e' prorogato solo per i medici veterinari fino a tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo. Valgono i titoli conseguiti fino ad un mese prima della scadenza della domanda;

2) ai fini dell'inserimento in graduatoria dei medici veterinari, fermo restando quanto previsto dalla norma finale n. 2 dell'Accordo del 1 marzo 2006, all'ACN per la specialistica ambulatoriale e le altre professionalita' sanitarie del 23 marzo 2005 e' aggiunto l'Allegato A-bis Specializzazione e dottorati di ricerca della medicina veterinaria contenuto nel presente Accordo;

3) ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali e dei relativi punteggio l'allegato A parte seconda dell'ACN per la medicina specialistica del 23 marzo 2005 integrato con quanto previsto nell'allegato 1 del presente accordo. Per quanto non espressamente previsto nell'allegato 1 si applica per analogia quanto previsto per i medici specialisti ambulatoriali;

4) qualora, inoltre, l'attivita' svolta sia retribuita a prestazione le regioni definiscono l'assegnazione del punteggio con un criterio di equivalenza all'attivita' oraria;

5) si aggiunge fac-simile di domanda di inclusione nelle graduatorie di cui all'art. 21. (Allegato B-bis).

Per la SISAC nella persona del Coordinatore dott. Franco Rossi

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