Rent To Buy In Ambito Condominiale

AutoreAntonio Nucera
Pagine32-32
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dott
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
RENT TO BUY IN AMBITO
CONDOMINIALE
di Antonio Nucera
La presenza in un edif‌icio di un’unità immobiliare og-
getto di un contratto di rent to buy pone sostanzialmente,
a chi svolge l’attività di amministratore, due interrogativi:
il primo, relativo al soggetto da convocare all’assemblea, il
secondo riguardante il soggetto a cui chiedere il pagamen-
to dei contributi condominiali.
I dubbi nascono dal fatto che il rent to buy è un istituto
del tutto nuovo, introdotto dall’art. 23 del decreto-legge
n. 133/2014 (cosiddetto “Sblocca Italia”), come converti-
to: norma che – nel dettare una specif‌ica disciplina per
quei contratti “che prevedono l’immediata concessione in
godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di
acquistarlo entro un termine determinato” – ha delineato
i contorni di una fattispecie che non può essere assimila-
ta a nessuna delle forme contrattuali sinora utilizzate per
combinare le caratteristiche della compravendita e quelle
della locazione di immobili.
La risposta agli interrogativi da cui abbiamo preso
l’avvio non può che essere ricercata, quindi, nella stessa
disciplina regolatrice dell’istituto in questione. E a tal f‌ine
decisivo appare senz’altro essere il richiamo – operato dal
citato art. 23 - agli artt. da 1002 a 1007 c.c. nonché agli
artt. 1012 e 1013 c.c., in tema di obblighi nascenti dall’u-
sufrutto.
Premesso, infatti, che da quanto precede deriva che,
nell’ambito del rent to buy, analogamente a quanto accade
nei rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario, spetta
al concedente provvedere alle “riparazioni straordinarie”
(art. 1105 c.c.), mentre è compito del conduttore (così
lo chiama la legge; ma sarebbe più adatto quello di bene-
f‌iciario) farsi carico delle spese e, in genere, degli oneri
“relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione
ordinaria” del bene (art. 1104 c.c.), è evidente che tale
impostazione non può che portare a ritenere egualmente
applicabili - in caso di presenza in un edif‌icio di un’unità
immobiliare oggetto del contratto che ci occupa - le pre-
visioni dettate dagli ultimi tre commi dall’art. 67 disp. att.
c.c., in tema di rapporti tra nudo proprietario, usufruttua-
rio e amministrazione condominiale.
Occorrerà, allora, distinguere - così come evidenziato
anche dai primi commentatori (cfr. F. Padovini, Rent to
buy e condominio, in Giurisprudenza italiana, 2/2015,
499) - se ciò su cui l’assemblea sia chiamata a deliberare
attenga ad affari relativi “all’ordinaria amministrazione e
al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni”, op-
pure no. Nel primo caso, dovrà essere convocato il condut-
tore; nel secondo il concedente. Se poi l’assemblea fosse
chiamata a deliberare su più argomenti di diversa natura
dovranno essere convocati entrambi (per poi partecipare
o meno, a discussione e votazione, a seconda dei singoli
argomenti via via affrontati dall’assemblea). Così come
dovranno essere convocati entrambi quando il conduttore
intenda avvalersi del diritto di cui all’art. 1006 c.c. (vale a
dire nel caso in cui il conduttore faccia eseguire a proprie
spese riparazioni poste a carico del concedente che que-
sti rif‌iuta o ritarda di eseguire) ovvero quando si tratti di
lavori od opere ai sensi degli artt. 985 (miglioramenti) e
986 (addizioni) c.c.
La partecipazione alle spese condominiali seguirà na-
turalmente lo stesso criterio. Pertanto, ove tali spese si
riferiscano all’ordinaria amministrazione e al godimento
delle cose e dei servizi comuni, la relativa richiesta di
pagamento dovrà essere rivolta al conduttore; negli altri
casi al concedente. Entrambi questi soggetti potranno co-
munque essere chiamati a rispondere “solidalmente per
il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione
condominiale”.
Da tener presente, inf‌ine, che - sempre sulla base di
quanto previsto dalla normativa in materia di condominio
e segnatamente, in questo caso, dall’art. 63, quinto comma,
disp. att. c.c. - il proprietario dell’immobile oggetto di rent
to buy rimarrà obbligato solidalmente con l’avente causa
per i contributi maturati anche qualora (e f‌intanto che)
non trasmetterà all’amministratore copia autentica del
titolo che determina la vendita def‌initiva.

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