DECRETO 11 gennaio 1999 - Adeguamento delle modalita' di calcolo delle rendite o pensioni, dei diritti di usufrutto a vita ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi; Visto il decreto 10 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999; Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta: Art. 1.

  1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'.

  2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'.

  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato, in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

    Art. 2.

  4. Le disposizioni di cui al presente decreto...

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