Direttiva europea sul rendimento energetico, dubbi di legittimità sul provvedimento di recepimento nella parte concernente gli edifici esistenti

AutoreVittorio Angiolini
Pagine113-116

Page 113

@1. Premessa

La valutazione della legittimità delle previsioni contenute nel D.L.vo 192/05, nonché l'individuazione dei possibili rimedi per rimuoverne gli eventuali vizi, non può prescindere da una preliminare ricostruzione e da un raffronto puntuale dei testi normativi rilevanti nella vicenda ed in particolare, oltre allo stesso D.L.vo 192/05, la direttiva 2002/91/CE e la L. n. 306/03.

Solo su questa base sarà possibile stabilire in che misura la legislazione delegata abbia rispettato non solo il diritto comunitario, bensì anche i limiti imposti dalla legge di delegazione del parlamento italiano.

@2. Il diritto comunitario

La direttiva 2002/91/ CE identifica le finalità perseguite dall'Unione Europea nell'´aumento del rendimento energetico [...] per conformarsi al protocollo di Kyotoª e individua gli strumenti che gli Stati dovranno adottare per perseguire il fine individuato:

- ´tutti i nuovi edifici dovrebbero essere assoggettati a prescrizioni minime di rendimento energeticoª;

- ´per gli edifici che superano determinate dimensioni la ristrutturazione importante dovrebbe essere considerata un'opportunità di miglioramento del rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costiª.

Tutti i nuovi edifici ricadono quindi, in via generale, nell'ambito di applicazione della direttiva, quanto alle prescrizioni sul rendimento energetico (art. 1, lett. b).

L'adeguamento termico è invece imposto, dal diritto comunitario, per gli edifici esistenti solo in via di eccezione, alla condizione che si tratti di edifici di ´grande metraturaª e soggetti a ´ristrutturazioni importantiª (art. 1, lett. c), sempre che le misure di miglioramento energetico siano ´efficaci sotto il profilo dei costiª (punto 13 del ´considerandoª).

L'art. 6 della direttiva chiarisce che, per gli edifici esistenti, l'obbligo di adeguamento sorge quando sussistano simultaneamente tutti tali presupposti e condizioni, curandosi altresì di precisare che per ´grande metraturaª deve intendersi quella ´totale superiore a 1000 mq.ª.

Mentre, al ´considerando 13ª, la direttiva 2002/ 91/CE puntualizza altresì che ´ristrutturazioni importanti si hanno quando il costo totale della ristrutturazione connesso con le murature esterne e/o gli impianti energetici quali il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione è superiore al 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, o quando una quota superiore al 25% delle murature esterne dell'edificio viene ristrutturataª.

L'obbligo per gli Stati di estendere la verifica di rendimento agli edifici esistenti non è pertanto generalizzato e patisce temperamenti e specificazioni, anche, si badi, quanto agli aspetti di fattibilità economica, giacché proprio su questo versante la direttiva 2002/91/CE precisa che:

- ´il miglioramento (...) del rendimento energetico globale di un edificio esistente (...) potrebbe limitarsi (...) alle parti che sono più specificamente pertinenti ai fini del rendimento energetico e che rispondono al criterio di costi/efficienzaª (´considerandoª, punto 14);

- ´i requisiti di ristrutturazione per gli edifici esistenti non dovrebbero essere incompatibili con la funzione, la qualità o il carattere previsto dell'edificioª (´considerandoª, punto 15);

- per l'adeguamento degli edifici esistenti i costi supplementari imposti dall'adeguamento energetico dovrebbero essere recuperabili ´entro un lasso di tempo ragionevoleª (´considerandoª, punto 15).

In sintesi, si può dunque affermare che la direttiva comunitaria, nel disciplinare il miglioramento del rendimento energetico essenzialmente per i nuovi edifici, solo con cautela, ed in casi come si è visto determinati, ha previsto l'estensione della disciplina migliorativa agli edifici esistenti. Né a questa impostazione del diritto comunitario toglie nulla il fatto che varie previsioni sugli edifici esistenti siano state inserite, anziché nell'articolato della direttiva 2002/91 CE, nei ´considerandoª posti in premessa alla direttiva stessa: giacché, come noto, ormai da tempo, a tali ´considerandoª è riconosciuta dalla giurisprudenza, tanto comunitaria che interna, piena efficacia normativa.

@3. La legge di delega per il recepimento

La direttiva 2002/91/CE è stata attuata, in Italia, attraverso la L. 31 ottobre 2003 n. 306.

Peraltro, l'art. 1 della L. n. 306 del 2003 si è limitato a delegare il Governo ad adottare ´i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT