DECRETO 25 luglio 2014, n. 136 - Regolamento recante modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 che disciplina le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (14G00142)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico che, nel dare attuazione alle citate disposizioni del predetto Codice delle assicurazioni private, mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative, ha recato condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha fra l'altro istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), subentrato nelle competenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 2 luglio 2014 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 1. Al decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.»;

  1. all'articolo 2, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designati dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;»;

  2. all'articolo 25, comma 2, la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;»;

  3. agli articoli 2, comma 2, lettera c);

    8, comma 2;

    10, comma 1 e 2;

    15, comma 2;

    25, comma 2, lettera b);

    31, comma 2;

    33, comma 1;

    36, comma 2;

    37, comma 3, la parola «ISVAP», e' sostituita dalla parola «IVASS». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 luglio 2014 Il Ministro: Guidi Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3369 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e' il seguente: "Art. 285. Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. 2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. 4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.". L'articolo 303 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente: "Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. 2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. 4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.". Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e' pubblicato in GU n. 114...

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