Rendiconto e passaggio delle consegne: soggetto obbligato

AutorePaola Castellazzi
Pagine147-148
147
dott
Arch. loc. e cond. 2/2015
RIFORMA DEL CONDOMINIO
rendiconto e pAssAggio
delle consegne:
soggetto obbligAto (*)
di Paola Castellazzi
La L. 220/12 di riforma della disciplina del condominio
ha apportato importanti novità in merito al rendiconto
condominiale.
Oggi il rendiconto condominiale è regolato dagli artt.
1130 e 1130 bis c.c..
Il nuovo art. 1130 c.c. individua le attribuzioni dell’ammi-
nistratore e stabilisce che l’amministratore deve convocare
annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto
condominiale di cui all’art. 1130 bis c.c., deve curare la te-
nuta del registro di contabilità che fa parte del rendiconto
condominiale, deve redigere il rendiconto condominiale
annuale della gestione e deve convocare l’assemblea per la
relativa approvazione entro centottanta giorni.
Il vecchio art. 1130 c.c., in tema di rendiconto, pre-
vedeva semplicemente che l’amministratore, alla f‌ine di
ciascun anno, dovesse rendere il conto della sua gestione,
senza individuare il contenuto del rendiconto.
Il successivo art. 1130 bis c.c., novità introdotta con la
legge di riforma, regola il rendiconto condominiale, spe-
cif‌icandone il contenuto: esso contiene le voci di entrata
e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione pa-
trimoniale, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve del
condominio.
Il predetto articolo dispone, poi, che il rendiconto
condominiale debba comporsi di un registro di contabilità
(che può anche essere informatizzato e nel quale sono
annotati in ordine cronologico entro trenta giorni da quel-
lo dell’effettuazione i singoli movimenti in entrata ed in
uscita), di un riepilogo f‌inanziario e di una nota sintetica
esplicativa della gestione (con l’indicazione anche dei
rapporti in corso e delle questioni pendenti).
In sostanza, il rendiconto è un documento unico compo-
sto da un registro di contabilità, da un riepilogo f‌inanziario
e da una nota sintetica esplicativa della gestione.
Tutti questi documenti devono essere f‌irmati dall’am-
ministratore in quanto la f‌irma serve quale assunzione di
responsabilità circa la veridicità dei dati contenuti e circa
la personale redazione del rendiconto che non può essere
delegata a terzi.
Il rendiconto può essere descritto come quel documen-
to che individua l’attività compiuta dall’amministratore
nel corso dell’anno: l’obbligo di redigere il rendiconto si
giustif‌ica con il fatto che l’amministratore non gestisce
somme proprie, ma di altri a cui deve rendere conto.
Il rendiconto ha una doppia valenza perché è la de-
scrizione dell’attività compiuta dall’amministratore ed è
l’attestazione delle somme pagate da quest’ultimo: alla
base del rendiconto ci sono le c.d. pezze di appoggio, le
fatture, le ricevute, tutte di proprietà del condominio,
facendo esse riferimento a spese sostenute o da sostenere
da parte di quest’ultimo.
Il rendiconto deve essere compilato seguendo sia il
criterio di cassa sia il criterio di competenza: l’art. 1130
bis c.c., infatti, fa espresso riferimento sia a documenti di
cassa (registro di contabilità), sia a documenti di compe-
tenza (riepilogo f‌inanziario).
In base al criterio di cassa si devono considerare le
entrate e le uscite effettivamente verif‌icatesi nel periodo
dell’esercizio contabile e non già delle entrate e delle usci-
te che, pur riferendosi a detto periodo, non sono ancora
state incassate o pagate.
In base al criterio di competenza si devono considerare
tutte le entrate e le uscite che si riferiscono all’esercizio
contabile, a prescindere dall’effettivo incasso o dall’effet-
tiva corresponsione.
In particolare:
- il registro di contabilità contiene le voci in entrata ed in
uscita indicate una per una ed in ordine cronologico: tutte
le operazioni poste in essere devono essere registrate entro
trenta giorni dalla loro effettuazione. Il registro di conta-
bilità è redatto in base al criterio di cassa nel senso che in
esso sono specif‌icate le entrate effettivamente incassate e
le uscite effettivamente versate nell’anno di esercizio. È,
quindi, evidente lo stretto legame tra questo documento ed
il conto corrente condominiale, sul quale devono transitare
tutte le entrate e tutte le uscite: grazie ad un controllo in-
crociato sul registro e sul conto è possibile ricostruire più
rapidamente la contabilità condominiale;
- il riepilogo f‌inanziario si può paragonare ad uno “stato
patrimoniale” in cui devono essere specif‌icate tutte le en-
trate, tutte le uscite, tutti i fondi predisposti dall’assem-
blea, tutte le riserve create dall’assemblea, nonché tutti i
debiti ed i crediti verso i proprietari e verso i terzi; in so-
stanza, il riepilogo f‌inanziario è un prospetto a due settori
(entrate ed uscite) che, appunto, riepiloga per voci omo-
genee i singoli movimenti f‌inanziari intervenuti nell’anno
di esercizio e dal quale si possono dedurre l’avanzo o il
disavanzo della gestione; il riepilogo f‌inanziario è redatto
in base al criterio di competenza in quanto le entrate e
le uscite fanno riferimento anche alle entrate non ancora
incassate ed anche alle uscite non ancora effettuate;
- la nota sintetica esplicativa della gestione ha quale
scopo quello di spiegare la situazione complessiva della
contabilità condominiale: si tratta di un elaborato nel
quale è riassunta tutta la contabilità ed è illustrato
l’andamento della gestione, con particolare attenzione
ai rapporti in corso ed alle questioni pendenti (come ad
esempio, i sinistri condominiali ancora aperti in cui non
si è ancora concordato ed incassato l’ammontare del risar-
cimento, le riserve deliberate, ma non ancora costituite, i
fondi deliberati, ma non ancora costituiti).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT