Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1998.

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome Alla Scuola superiore della p.a.

Alle ragionerie provinciali dello Stato All'ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni autonome Al Dipartimento del tesoro - Direzione V div. I Alla Corte dei conti - Ufficio rendicontazione e Rapporti con il Parlamento Premessa.

Le disposizioni innovative in materia di bilancio recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, hanno trovato attuazione per la prima volta con le previsioni del 1998.

Conseguentemente, il rendiconto generale dello Stato per il 1998 non puo' che esporre nel conto del bilancio le risultanze delle entrate e delle spese secondo la nuova struttura del bilancio di previsione.

Il conto del bilancio, da un punto di vista contenutistico, non presenta modifiche ed innovazioni rispetto al passato, mantenendo gli stessi dati ed elementi previsti dalla norma contabile di cui all'art. 22 della legge n. 468/1978, mentre si modificano le modalita' espositive come segue

  1. i dati gestionali delle entrate e delle spese, per residui, competenza e cassa, si sviluppano in senso verticale (anziche' orizzontale come in passato) per una piu' immediata percezione delle risultanze delle relative varie fasi gestionali; b) il conto del bilancio si scompone in un duplice documento: l'uno contiene le risultanze della gestione delle entrate e delle spese per unita' previsionali di base; l'altro recepisce la suddivisione per capitoli delle unita' previsionali di base, atteso che gli stessi costituiscono l'unita' elementare per la gestione e la rendicontazione.

    Inoltre, l'esplicitazione dei dati di consuntivo riguardati sotto l'aspetto delle missioni istituzionali delle amministrazioni (funzioniobiettivo) viene effettuata tramite la predisposizione di un apposito documento riepilogativo per tutte le amministrazioni che correda il conto del bilancio.

    Quanto alla elaborazione del conto generale del patrimonio in virtu' delle disposizioni dettate dall'art. 14 del decreto legislativo n. 279/1997, si fa rinvio, per le innovazioni introdotte in tale documento contabile, a quanto riportato nella seconda parte della presente circolare.

    1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 della legge di contabilita' di Stato n. 468 del 1978, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1998 dovra' essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno c.a.

      In relazione a cio' e al fine di assicurare la trasmissione del predetto rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica nei termini stabiliti dalle vigenti norme - tenuto conto delle esigenze connesse con le elaborazioni del sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - gli uffici in indirizzo dovranno attenersi, oltre a quanto previsto nei manuali di pianificazione delle operazioni di chiusura delle scritture contabili per l'esercizio finanziario suddetto, predisposte dall'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' generale dello Stato, anche alle istruzioni qui di seguito indicate.

    2. Funzioni obiettivo. Nel quadro delineato dalla citata legge di riforma n. 94/1997, connotati particolarmente innovativi presenta la nuova analisi funzionale delle spese dello Stato basata sulla classificazione per funzioniobiettivo.

      Tale classificazione e' volta ad identificare i fini che vengono perseguiti nell'interesse diretto della collettivita', individuati sia per definire le politiche di settore, sia per misurare il prodotto dell'attivita' amministrativa.

      In questo contesto si riportano di seguito gli adempimenti specifici ai quali codesti uffici dovranno attenersi.

      Il 29 aprile gli uffici centrali del bilancio dovranno ritirare presso la divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio due copie del documento riepilogativo per funzioniobiettivo dei dati di consuntivo (richiamato in premessa). Il documento riportera', per i capitoli dell'esercizio finanziario 1998, le funzioniobiettivo e le relative percentuali (rispettivamente per le previsioni definitive di competenza, cassa e residui, per il pagato e il rimasto da pagare) elaborate alla stregua delle informazioni desunte dalla analoga classificazione effettuata per gli stessi capitoli nel bilancio di previsione 1999. Per i capitoli che dovessero risultare soppressi nell'esercizio 1999, bisognera' procedere "exnovo" alla loro classificazione per funzioniobiettivo.

      L'elaborato medesimo dovra' essere rimesso alle amministrazioni competenti ed ai rispettivi servizi di controllo interno; le eventuali modifiche dovranno essere convenute con il coesistente ufficio centrale del bilancio e con l'ispettorato generale per le politiche di bilancio.

      Successivamente, gli uffici centrali del bilancio, acquisiti i dati forniti dalle amministrazioni medesime (le quali avranno la possibilita' di confermare o modificare le percentuali ivi riportate), provvederanno ad immetterli nel sistema informativo entro il termine massimo del 9 maggio.

      Il 14 maggio, gli stessi uffici centrali del bilancio ritireranno presso la sopraindicata divisione III una versione aggiornata del documento per il riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso contenuti.

      Gli uffici centrali potranno concordare con la divisione III eventuali correzioni da apportare entro e non oltre il 19 maggio; successivamente il documento aggiornato dovra' essere ritirato, per il definitivo riscontro, il 21 maggio.

      Entro il 25 maggio tutti gli uffici centrali restituiranno alla divisione III detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte dei conti in allegato al conto consuntivo.

    3. Monitoraggio delle leggi di spesa. L'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, prevede una valutazione economicafinanziaria delle risultanze delle entrate e delle spese derivante dalla gestione delle principali leggi di spesa.

      In attesa che l'adempimento di cui all'art. 13 si possa realizzare attraverso l'utilizzazione delle informazioni desunte dalla procedura della gestione per legge insita nel mandato informatico, occorrera' avviare per l'anno 1998 una rilevazione mirata su alcune leggi di spesa che consenta l'individuazione di specifiche politiche pubbliche di settore; cio' prendendo spunto da analoga rilevazione gia' effettuata dalla Corte dei conti nella decisione e relazione sul consuntivo 1997 (vol. 1 - Appendice statistica).

      Per agevolare le attivita' propedeutiche al ripetuto adempimento previsto dal richiamato art. 13, la divisione III dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio trasmettera' a ciascun ufficio centrale del bilancio, per il successivo inoltro alla coesistente amministrazione, un elaborato contenente lo stato di attuazione di alcune leggi di spesa a tutto il 1997. Una volta verificati i dati in esso contenuti, le amministrazioni provvederanno a completare dette informazioni con le risultanze della gestione dell'esercizio 1998, restituendo poi l'elaborato stesso ai rispettivi uffici centrali del bilancio, a corredo della prevista nota preliminare.

    4. Allegati spese di personale. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 di ciascuna amministrazione dovra' essere corredato da appositi allegati riepilogativi delle spese di personale secondo gli schemi annessi alla presente circolare (allegati 1 e 2).

      Nelle pertinenti note preliminari, codesti uffici centrali, d'intesa con le competenti divisioni dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio, dovranno inserire opportune annotazioni a chiarimento delle risultanze evidenziate negli allegati medesimi.

      Nelle stesse, a seguito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere indicati tutti gli emolumenti corrisposti al personale nell'esercizio finanziario 1998, con la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

      Le tabelle dovranno riportare il totale degli emolumenti corrisposti al personale nel corso dell'esercizio finanziario 1998, operando la distinzione esclusivamente per comparti.

      In tali allegati distinti tra "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi" e "Retribuzioni accessorie" vanno indicati tutti gli oneri che sono compresi nella categoria II.

      Va ricordato che tali informazioni dovranno concordare con quelle che verranno riportate nel conto annuale che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 29/1993, si configura come consuntivo analitico, sulla base dei flussi derivanti dall'integrazione dei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.

    5. Note. Per consentire la redazione, a cura del sistema informativo, delle note da indicare subito dopo la denominazione del capitolo (elimmazione di somme per perenzione amministrativa, eccedenza di cassa, ecc.) gli uffici centrali del bilancio interessati dovranno comunicare, via terminale, le opportune informazioni al sistema stesso entro il 24 aprile c.a., secondo le modalita' indicate nell'apposita guida operativa.

      Per quanto riguarda in particolare le eccedenze di spesa, si ritiene opportuno evidenziare che le stesse troveranno sanatoria legislativa esclusivamente nell'ipotesi in cui si realizzeranno a livello di unita' previsionali di base.

      Tenuto conto, tuttavia, che l'unita' elementare di rilevazione dell'eccedenza rimane il singolo capitolo, i suddetti uffici centrali, entro la stessa data, dovranno continuare a comunicare alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio, specificatamente per ciascun capitolo interessato, le eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate, nonche' le somme perenti agli effetti amministrativi.

      La divisione III, nel prendere atto delle eccedenze di spesa...

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