DECRETO 17 novembre 2009 - Procedure per la definizione dei programmi e per l''assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi alle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile e alla Croce rossa italiana. (10A02262)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:

11, comma 1, che, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile include anche la Croce rossa italiana e le organizzazioni di volontariato (lettere «g» ed «i»);

18, comma 3, lettera a), che stabilisce che, con apposito regolamento, vengano stabilite le procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile», con il quale si e' provveduto a dare attuazione al richiamato art. 18 della legge n. 225/1992, e, in particolare, gli articoli:

2, che prevede:

al comma 1 che alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo regolamento possono essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini;

al comma 2 che per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali piu' elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature;

al comma 7 che i contributi siano erogati, di norma, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato, e che tale percentuale puo' essere aumentata oltre tale limite in presenza di determinate condizioni legate all'intensita' dei rischi ovvero alla vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori sede delle organizzazioni di volontariato interessate;

5, comma 1 che prevede che i criteri generali di ripartizione dei contributi vengano definiti, coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 2) del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che restino in vigore per un triennio (comma 1);

7, comma 1, che detta disposizioni in materia di accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformita' ai progetti finanziati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni di protezione civile e, in particolare, l'art. 21 che stabilisce:

che in deroga a quanto previsto dai richiamati articoli 2, commi 2 e 7, e 5, comma 1, del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento e finalizzato, in particolare, alla riparazione al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del citato regolamento, attivate dal Dipartimento in occasione degli eventi sismici di cui trattasi, nonche' al mantenimento ed all'implementazione della capacita' operativa in relazione alle medesime tipologie di mezzi ed attrezzature e che puo' prevedere contributi fino al 90% del fabbisogno documentato, entro il limite complessivo di euro 5 milioni (comma 1);

che su tale programma il Dipartimento acquisisce il parere della Conferenza unificata e provvede all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 (comma 2);

che in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del citato regolamento il Dipartimento e' anche autorizzato a concedere un contributo straordinario ai sensi dell'art. 2, alla Croce rossa italiana per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione degli eventi sismici di cui trattasi, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria e che saranno prioritariamente utilizzate per soddisfare le esigenze operative dell'Ente nell'ambito delle attivita' di cui alla legge n. 225/1992, con particolare riferimento agli interventi in occasione dei grandi eventi e degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della predetta legge...

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