DECRETO 1 agosto 2008 - Modalita'' e modelli relativi alle domande di ammissione al finanziamento e alla rendicontazione delle iniziative promozionali, ai sensi delle legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione degli scambi

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente il procedimento e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», con il quale sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, con provvedimento del direttore generale per la promozione degli scambi, occorre definire, per l'anno 2009, i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Finalita' del finanziamento

  1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge n. 1083/54 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.

  2. Ai fini della presente circolare si intende di rilievo nazionale l'attivita' promozionale volta a rafforzare il Made in Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.

    Art. 2.

    Soggetti beneficiari

  3. Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti, le associazioni di emanazione del sistema produttivo ed imprenditoriale, nonche' le Camere di commercio italo - estere iscritte all'Albo di cui all'art. 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che presentino un programma promozionale da realizzare nel corso del 2009, cui partecipino imprese associate dislocate in piu' regioni, previa specifica approvazione del Ministero.

  4. I soggetti beneficiari devono realizzare attivita' promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attivita' senza scopo di lucro. Per attivita' senza scopo di lucro si intende il divieto di distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento.

  5. Tali requisiti devono espressamente risultare nello Statuto del proponente alla data di scadenza della presentazione della domanda e devono essere posseduti ininterrottamente sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma, a pena di esclusione dal contributo.

  6. Non sono ammissibili domande presentate da regioni, province, comuni e camere di commercio, industria e artigianato nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attivita' promozionale.

  7. Sono altresi' esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attivita' in ambito comunale, provinciale e regionale e le Onlus.

    Art. 3.

    Domanda di ammissione al finanziamento

  8. Le domande di finanziamento, da presentare in bollo, sono redatte secondo lo schema di cui al modello allegato A e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsita' in atti ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel medesimo modello A.

  9. Qualora un soggetto beneficiario realizzi direttamente le azioni promozionali previste nel programma, puo' avvalersi di una societa' di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, e' la societa' di servizi a presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.

  10. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2008. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi del regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

  11. Le domande pervenute prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante ai sensi del...

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