Revisione della remunerazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed approvvigionata nell'ambito del servizio di dispacciamento con decorrenza 1?? marzo 2004. (Deliberazione n. 20/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 febbraio 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; Visti

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 1° aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 27/03); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n.

67/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.

67/03); la deliberazione dell'Autorita' 2 settembre 2003, n. 97/03 (di seguito: deliberazione n. 97/03); la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 163/03); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004 n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04) e l'allegato A alla medesima (di seguito: testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 7/04; Considerato, quanto alla struttura dei corrispettivi articolati per fasce orarie a remunerazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed al servizio di dispacciamento, in correlazione con la dinamica di progressiva realizzazione ed avvio del sistema delle offerte, che

l'art. 30 del testo integrato prevede che il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, vale a dire il prezzo all'ingrosso amministrato cui e' valorizzata l'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sia articolato per fasce orarie; il prezzo di cessione di cui al precedente alinea e' utilizzato, altresi', ai fini della regolazione economica

  1. dello scambio dell'energia elettrica; b) dell'energia elettrica immessa in rete ceduta nell'ambito dello STOVE ovvero oggetto delle cessioni tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario nonche' delle cessioni all'interno di un unico soggetto, tra le attivita' di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato e prodotta da unita' di produzione che non partecipano allo STOVE; c) dell'energia elettrica utilizzata in esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore della rete al di fuori dello STOVE; l'art. 7 della deliberazione n. 27/03 prevede che le componenti rf e bf a remunerazione della riserva e del bilanciamento siano articolate per fasce orarie; con deliberazione n...

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