Remissione tacita di querela e mancata comparizione del querelante: considerazioni su cass. pen., sez. un. 21 luglio 2016, n. 31668

AutoreCarlo Morselli
Pagine70-79
468
giur
5/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
REMISSIONE TACITA
DI QUERELA E MANCATA
COMPARIZIONE
DEL QUERELANTE:
CONSIDERAZIONI SU CASS.
PEN., SEZ. UN. 21 LUGLIO
2016, N. 31668
di Carlo Morselli
SOMMARIO
1. L’inquadramento: la quaestio interpretativa. 2. Il rito
(sdoppiato) irenico. 3. La bilocazione normativa: gli omogra-
f‌i. 4. La nozione e la classif‌icazione della querela (la relativa
vicenda inserita nei due poli, positivo e negativo, dell’istanza
di punizione e nel nolo contendere). 5. La remissione tacita
della querela: il “ giudice-fonte”. 6. Diverso trattamento parte
civile - persona offesa.
1. L’inquadramento: la quaestio interpretativa
L’incipit asseverativo della massima («integra»), la cui
sentenza, in materia di remissione tacita della querela, si
annota (1), esprime il percorso del giudice, dal paradigma
normativo allo sbocco interpretativo. Seguendo l’imposta-
zione delle sezioni unite, integra, cioè costituisce, della
querela, remissione nella “forma “tacita (in realtà, proprio
la forma manca) - al pari di un fatto eloquente (della volon-
tà) - «la mancata comparizione alla udienza dibattimentale
del querelante», il quale era stato avvertito, espressamente,
che la sua assenza sarebbe stata interpretata come «fatto
incompatibile con la volontà di persistere nella querela».
Sulla diade positivo-negativo (comparizione-assenza),
nel primo addendo inseriamo il presupposto, logico-giuridi-
co, che fosse dovuta (la comparizione), diversamente gli ef-
fetti sarebbero privi di fondamento. Qui, il versante coinvolto
subisce un raddoppiamento sintattico: la doverosità risale
alla fonte giudiziaria (fonte giudice), se questa la ripete da
quella legale. Si tratta del principio di legalità calato nella
dinamica processuale, esprimendo una coppia concettuale:
il comportamento negativo (dell’assenza del querelante) è
ingiustif‌icato se preceduto dalla f‌igura del precetto del giu-
dice, e questa risulterà giustif‌icata se è inserita nel quadran-
te apicale (contesto dell’appartenenza: doppio titolo, uno
negativo e di cui si serve il giudice per la sua decisione e in
orizzontale, e l’altro positivo che la giustif‌ica e in verticale).
È questo che genera il potere del giudice. Ne costituisce la
radice: spoglio della copertura previsionale, l’esercizio inter-
verrebbe sine titulo, sarebbe cioè abusivo (2).
L’esposta, multipla, “semantica giuridica” suscita la de-
cisione collettanea esplorata, a partire dal prepostulato: la
potestà dell’organo giudiziario risale a quella della lex fori.
La (ri)costruzione che precede getta le basi di una ri-
f‌lessione sulla decisione annotata, sottoponendola a con-
trollo, ricusandola o accreditandola.
In tale sede la norma d’elezione è duplice, l’una ricom-
presa nel codice di rito, l’altra esulante. Così, la stessa ma-
teria segue un fenomeno di “bilocazione regolativa”: l’art.
340 c.p.p., la cui rubrica titola «remissione della querela»,
e l’art. 152 c.p. di cui la rubrica è l’omografo della prima.
Tuttavia, nel caso di specie il potere iussivo, quoad
exercitium, si esprime in udienza, cioè nel processo, dum
pendet, invece l’art. 152, comma 2, c.p., regola i «fatti in-
compatibili con la volontà di persistere nella querela »,
dettandoli per la remissione extraprocessuale. Ecco, f‌is-
sata e segnalata, la prima quaestio, quella del limite in-
terpretativo. Già, in tal senso, può indicarsi un paradosso
sistematico: l’errore ermeneutico (della massima giurisdi-
zione, cioè) del “Giudice dell’interpretazione “ (le Sezioni
Unite: quindi, quandoque bonus Homerus dormitat).
La vicenda muove dal Giudice di pace di Taranto che,
con il suo N.L.P. di chiusura della parabola giudiziaria,
dichiara non doversi procedere per i reati di ingiuria e
minaccia, ritenuti estinti per intervenuta remissione della
querela. La “causa eff‌iciente “viene individuata nell’assen-
za, in udienza (quindi, intra processum et non extra pro-
cessum), dei soggetti contrapposti, sia della persona of-
fesa dal reato che dell’imputato, rispettivamente avvertiti
delle conseguenze della (che sarebbero derivate dalla)
mancata comparazione, segnatamente remissione ed ac-
cettazione di querela. Ma, la sentenza viene sottoposta a
ricorso per cassazione dal Procuratore generale presso la
Corte di Appello (di Lecce, sez. dist. di Taranto) censuran-
do la violazione di legge, sul rilievo che nel procedimento
davanti al G.d.p, instaurato a seguito di citazione del P.M.
(art. 20 D.L.vo n. 274/2000), la mancata comparizione del
querelante non costituisce fatto incompatibile con la vo-
lontà di persistere nella querela ed integrante remissio-
ne tacita (principio affermato da Cass. sez. un., sent. n.
46088 del 30 ottobre 2008, Rv. 241357), ai sensi dell’art.
152, comma 2, c.p.
Rebus sic stantibus, il contrasto giurisprudenziale non
potendo essere più tollerato, la questione viene rimessa
dalla V sezione penale (con ordinanza del 21 marzo – 6
maggio 2016) alle Sezioni Unite, appunto «in ragione del
riprodursi di un contrasto giurisprudenziale sulla que-
stione esaminata dalla sentenza». La quaestio iuris, devo-
luta, è riassunta nei seguenti termini e conf‌ini: «Se nel
procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a se-
guito di citazione disposta dal pubblico ministero, conf‌igu-
ra remissione tacita di querela la mancata comparizione
del querelante, previamente ed espressamente avvisato
che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata
come volontà di non insistere nell’istanza di punizione».

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