Relazione del 3 agosto 2010, n. III/08/10. Novità legislative - Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine871-877

Corte di cassazione penale (a cura di)

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@I. Depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. a, c.s.)

  1. Nell’ambito di una profonda riforma del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), la legge 29 luglio 2010, n. 120 è nuovamente intervenuta - per la quarta volta in quattro anni - sulle disposizioni che disciplinano le contravvenzioni di guida sotto l’influenza dell’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti.

    Come si ricorderà, il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, entrato in vigore il 4 agosto, aveva rivisto, in genere inasprendolo e diversificandolo in tre fasce in ordine crescente di gravità, l’apparato punitivo delle fattispecie contravvenzionali dell’art. 186 c.s..

    Nella prima fascia, quella relativa alla violazione meno grave (tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8), la contravvenzione era sanzionata con l’ammenda da 500 a 2000 euro e con l’arresto fino ad un mese, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (comma 2, lettera a).

    La legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160 mutò detto trattamento sanzionatorio, sopprimendo la previsione dell’arresto.

    La contravvenzione tornava, dunque, come in un recente passato, ad essere suscettibile di estinzione per oblazione ex art. 162 cod. pen..

    Ora la fattispecie è stata depenalizzata (a far tempo dal 30 luglio 2010, come espressamente previsto dal comma 4 dell’art. 33 anche per le altre norme concernenti gli artt. 186, 186-bis e 187), attraverso la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

    Abolitio criminis dunque e, di riflesso, se il provvedimento è pendente, diritto all’archiviazione o alla sentenza liberatoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, come sancito dall’art. 2, secondo comma, cod. pen., se vi è stata condanna definitiva, cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della medesima.

  2. Tace il legislatore sulla necessità di trasmettere gli atti all’Autorità amministrativa competente per l’applicazione della nuova sanzione.

    La giurisprudenza di legittimità ha, in effetti, già avuto modo di chiarire (cfr. Sez. Un. 16 marzo 1994, p.g. in proc. Mazza, rv. 197699) che il principio della retroattività della norma più favorevole, posto dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. opera solo con riferimento all’ipotesi della successione tra fattispecie incriminatrici e non è estensibile al caso della successione di norma che degradi un fatto previsto come illecito penale a illecito amministrativo.

    Ne deriva che il giudice penale non è tenuto a rimettere gli atti all’autorità amministrativa competente, e ciò sia in virtù del principio di legalità-irretroattività dell’illecito amministrativo consacrato nell’art. 1, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (applicabile per il rinvio alla stessa effettuato dall’art. 194 c.s.), sia per l’assenza, nella legge in esame, di disposizioni in deroga al medesimo (sul tipo di quelle, per intendersi, contenute negli artt. 40 e 41 della citata legge n. 689 o nell’articolo 5 del citato d.l. 3 agosto 2007, n. 117: con riguardo a quest’ultima disposizione cfr. Sez. IV 13 febbraio 2008, p.g. in proc. Selmi, rv 238975).

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  3. Deve, infine, rilevarsi che il nuovo illecito amministrativo è destinato ad applicarsi in caso di assenza (anche per rifiuto) del test spirometrico.

    La valutazione dei sintomi esterni dell’ebbrezza non può, invero, che essere circoscritta alla sola fattispecie meno grave, non potendo ritenersi l’esame esterno idoneo per valutare condizioni di disabilità determinate da maggiori concentrazioni di alcool (in tal senso cfr. Sez. III, 6 novembre 2008, p.g. in proc. Salvini, rv 241794; Sez. IV, 21 ottobre 2008, Dalla Vedova, rv 242765; Sez. IV, 3 giugno 2008, p.g. in proc. Ouhda, rv 240850; in senso parzialmente contrario Sez. IV, 27 novembre 2008, Campregher, rv 242392, secondo la quale «lo stato di ebbrezza può essere accertato, non soltanto per l’ipotesi di cui alla fascia

    1. ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale» ma «dovrà comunque essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi»).

    Vi è da dire, peraltro, che alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici (comma 7 dell’art. 186, come reintrodotto a seguito del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125) è riservato il medesimo trattamento sanzionatorio della più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza, quella prevista dal comma 2, lett. c), dell’art. 186.

    @II. Le modifiche apportate alla contravvenzione più grave e alla disciplina della confisca del veicolo (art. 186, comma 2, lett. c, c.s.)

  4. L’art. 33 della legge n. 120 del 2010 modifica anche la lett. c) del secondo comma dell’art. 186, la disposizione che disciplina la più grave delle tre contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza.

    Nel confermare la fattispecie materiale, che continua a dipendere dall’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, l’intervento del legislatore si è concentrato per l’ennesima volta (la terza in tre anni) sul trattamento sanzionatorio, restringendo ulteriormente la forbice edittale.

    Infatti la novella ha provveduto ad innalzare il minimo edittale da tre a sei mesi di arresto, lasciando però immutati il limite massimo di un anno e la misura dell’ammenda (da 1.500 a 6.000 euro) introdotti dalla citata legge n. 125/2008.

    La novella ha poi confermato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e quella, più grave, della revoca della patente per i recidivi nel biennio, ma ha espunto l’identica misura rivolta ai conducenti di veicoli speciali, ai quali, come più avanti si dirà, è ora dedicata la nuova disposizione contenuta nell’art. 186-bis.

    Con riguardo alla revoca è stato poi modificato il rinvio alle norme che disciplinano l’istituto, originariamente riferito a quelle della revoca accessoria agli illeciti di natura amministrativa (Capo I, Sez. II del Titolo VI del codice della strada) ed ora corretto con riguardo a quelle delle revoca accessoria agli illeciti penali (Capo II Sez. II dello stesso Titolo).

    Conseguentemente è stato soppresso l’ulteriore rinvio precedentemente previsto all’art. 223, atteso che tale articolo è contenuto proprio nel menzionato Capo II.

  5. Ben più rilevanti le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 2010 in materia di confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, previsione introdotta nella lett. c) dell’art. 186 dal d.l. n. 92/2008.

    Rimane fermo che la misura debba essere obbligatoriamente disposta in caso di condanna ovvero di patteggiamento per la contravvenzione di cui alla disposizione in commento, anche nel caso in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena e salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (per tale dovendosi intendere chi non sia concorso nel reato e, rispetto al medesimo, sappia dimostrare l’insussistenza di profili di colpa dai quali sia derivata la possibilità di uso illecito del veicolo: cfr. in proposito, seppur con riferimento al trasporto non autorizzato di rifiuti...

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