DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 2254 - Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita' relazionale degli studenti nonche' sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 50/I-II del 14 dicembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(Omissis);

emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni 1. In attuazione degli articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) questo regolamento disciplina, per le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino, i criteri e le modalita' per attuare:

  1. la valutazione degli apprendimenti e della capacita' relazionale degli studenti;

  2. la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti;

  3. i passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione;

  4. le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

    1. Per i fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni:

  5. 'capacita' relazionale': capacita' dello studente di assumere, nell'ambito dell'attivita' scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonche' di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola;

  6. 'giudizio globale': valutazione, espressa in forma discorsiva, della capacita' relazionale, dei processi e dei risultati complessivi di apprendimento dello studente del primo ciclo d'istruzione;

  7. 'competenza': comprovata capacita' di utilizzare, in modo responsabile e autonomo, conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali e metodologiche in situazioni di studio e in esperienze formative.

    Art. 2

    Oggetto e finalita' della valutazione degli studenti 1. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacita' relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilita' e alle competenze previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica.

    1. La valutazione dello studente e' parte integrante del processo d'insegnamento-apprendimento e ha come scopo:

  8. accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;

  9. promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacita';

  10. svolgere una funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualita' della didattica;

  11. informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;

  12. certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

    Art. 3

    La valutazione degli studenti nel primo ciclo 1. La valutazione dello studente e' periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque secondo la ripartizione dell'anno scolastico definita ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico. La programmazione didattica e la conseguente valutazione dello studente sono effettuate tenendo conto dei periodi didattici biennali, previsti dall'art. 54, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, che consentono un tempo maggiore per consolidare gli apprendimenti di ogni studente e garantiscono la possibilita' per i docenti di programmare e attuare opportuni interventi didattici; a tal fine sono necessarie forme di condivisione tra i docenti, in particolare nel terzo biennio.

    1. Gli esiti della valutazione periodica e annuale sono espressi con un giudizio globale e con giudizi sintetici decrescenti - ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente - secondo le seguenti modalita':

  13. nel primo e nel secondo biennio, e' attribuito un unico giudizio sintetico per ciascuna delle aree di apprendimento stabilite dall'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (art. 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

  14. nel terzo e nel quarto biennio, e' attribuito un giudizio sintetico per ogni disciplina, compreso l'insegnamento della religione cattolica;

  15. in deroga a quanto previsto dalla lettera a), il collegio dei docenti puo' deliberare l'introduzione anticipata della valutazione per ogni disciplina nel secondo biennio, a partire dal terzo o dal quarto anno.

    1. La valutazione della capacita' relazionale ha funzione educativa e formativa, e' espressa all'interno del giudizio globale, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

    2. La valutazione dello studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e' integrata dal consiglio orientativo, che consiste in un parere del consiglio di classe in ordine al percorso scolastico e formativo ritenuto piu' adatto allo studente per la prosecuzione degli studi. Il parere e' predisposto sulla base dei risultati, degli interessi e delle attitudini dimostrate ed e' consegnato alla famiglia e allo studente in tempo utile per le iscrizioni al secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

      Art. 4

      Modalita' e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato nel primo ciclo 1. In considerazione delle peculiari finalita' che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all'eta' e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalita'; pertanto solo in situazioni gravi, con specifica motivazione e con voto all'unanimita', il consiglio di classe puo' non ammettere lo studente alla classe successiva.

    3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe, con la conseguente formulazione di un giudizio globale sufficiente. Il consiglio di classe puo' ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di carenze negli apprendimenti, con riguardo alla programmazione didattica biennale e alla possibilita' di recupero dello studente anche con percorsi personalizzati. Della eventuale presenza di carenze negli apprendimenti e' data indicazione, per le relative discipline, nel documento di valutazione.

    4. Nella scuola secondaria di primo grado per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilita' di procedere alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe puo' derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

    5. All'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono ammessi gli studenti che abbiano ottenuto, nel giudizio globale, una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Il giudizio globale si conclude con il giudizio di ammissione all'esame di stato che e' espresso con l'attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente.

      Art. 5

      Certificazione delle competenze nel primo ciclo 1. Al termine del primo ciclo il consiglio di classe certifica le competenze degli studenti avendo a riferimento quanto previsto dall'allegato A) al decreto del Presidente della Provincia n.

      16-48/Leg del 2010; per la certificazione delle competenze, la Giunta provinciale adotta i modelli da utilizzare nelle istituzioni scolastiche in raccordo con quelli nazionali.

    6. La certificazione delle competenze avviene entro il termine dell'anno scolastico conclusivo del primo ciclo di istruzione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi. Nella stesura della certificazione deve essere considerato il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

      Art. 6

      La valutazione degli studenti nel secondo ciclo 1. La valutazione dello studente e' periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque secondo la ripartizione dell'anno scolastico definita ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

    7. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti, compreso l'insegnamento della religione cattolica, nonche' della capacita' relazionale sono espressi con voti numerici definiti in decimi; nel...

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