Sull'accesso ad atti relativi al rapporto di lavoro privatizzato da parte di una associazione sindacale

AutoreGiovanni Roma
Pagine279-283
Sull’accesso ad atti relativi al rapporto di lavoro
privatizzato da parte di una associazione sindacale
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1. Il diritto all’accesso in generale
La disciplina dell’esercizio del diritto di acceso ai documenti amministrativi
trova la sua fonte sostanziale principalmente nel Capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, a ciò dedicato, e, in particolare nell’art. 22 e seguenti della legge
stessa (come modicato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla legge 18
giugno 2009, n. 69). L’esercizio di tale diritto consente, ai soggetti interessati
e qualicati, un accesso di tipo conoscitivo o informativo ai “documenti am-
ministrativi” puntualmente deniti della legge escludendo che l’accesso possa
riguardare qualsiasi atto o documento o anche documenti non connesso ad uno
specico procedimento amministrativo.
I documenti amministrativi devono, ex lege, essere connessi ad attività di
pubblico interesse. La rilevanza del pubblico interesse, nell’esercizio dell’atti-
vità alla quale sono collegati i documenti ostensibili, è richiamato anche nella
lettera e) dell’art. 22.
Certamente si richiede un nesso eziologico tra documento e pubblico inte-
resse per il quale è posta in essere l’attività da parte dell’amministrazione. L’as-
senza di un collegamento con l’attività di pubblico interesse rende impraticabile
il diritto di accesso poiché il documento, pur riconducibile ad un procedimento,
non è rappresentazione di un atto concernente attività di pubblico interesse.
L’esplicito richiamo della legge ad attività di pubblico interesse lascia in-
tendere che le attività di una p.a. possono anche non essere ricondotte ad un
pubblico interesse, così come la natura privatistica degli atti non esclude che
gli stessi possano essere adottati in relazione ad un pubblico interesse: l’uso di
moduli privatistici nell’organizzazione pubblica, infatti, costituisce una pratica
che accompagna da sempre la vita dell’amministrazione pubblica.
La denizione offerta, nella sua generalità, ha consentito alla giurispruden-
za amministrativa e alla Commissione per l’accesso ai documenti amministra-
tivi di precisare che, ad esempio, la nozione deve collocarsi nel contesto di un
procedimento amministrativo per cui è da escludersi che nei conni oggettuali
dell’accesso possano rientrare atti aventi carattere squisitamente processuale
o che costituiscano una fase di un più articolato processo di denizione della
volontà della pubblica amministrazione. Similmente non costituiscono oggetto
dell’accesso tutte quelle informazioni che non rivestano la forma di documento

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