LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286 - Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

  1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".

  2. Il Comitato e' organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

  3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu' Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

  4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorita' locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attivita' svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorita' consolari, puo' rappresentare istanze della collettivita' italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorita' e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

  5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorita' locali sulle questioni di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota all'art. 1

    - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

    ´1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1ª.

    Art. 2.

    (Compiti e funzioni del Comitato)

  6. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunita' di riferimento e puo' presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorita' consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonche' con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunita', all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

  7. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attivita' promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonche' da altre istituzioni e organismi.

  8. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunita' italiana.

  9. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana, nonche' per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato

    1. coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi; b) collabora con l'autorita' consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani; c) segnala all'autorita' consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorita' consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; d) redige una relazione annuale sulle attivita' svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3; e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita' consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1; f) formula proposte all'autorita' consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale; g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome; h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

  10. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

  11. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.

    Nota all'art. 2

    - La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: ´Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza socialeª.

    Art. 3.

    (Bilancio del Comitato)

  12. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con

    1. le rendite dell'eventuale patrimonio; b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane; d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati; e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie.

  13. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

  14. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorita' consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

  15. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorita' consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

  16. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorita' consolare competente.

  17. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalita' dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunita' italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonche' della realta' socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

  18. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti...

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