DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36 - Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.

3. Il presente decreto si applica altresi' quando i documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso assicurata la parita' di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalita' di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalita' che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.:

´Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata

dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della

Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

  1. politica estera e rapporti internazionali dello

    Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto

    di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

    appartenenti all'Unione europea;

  2. immigrazione;

  3. rapporti tra la Repubblica e le confessioni

    religiose;

  4. difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

    armi, munizioni ed esplosivi;

  5. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

    tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

    tributario e contabile dello Stato; perequazione delle

    risorse finanziarie;

  6. organi dello Stato e relative leggi elettorali;

    referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

  7. ordinamento e organizzazione amministrativa dello

    Stato e degli enti pubblici nazionali;

  8. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

    polizia amministrativa locale;

  9. cittadinanza, stato civile e anagrafi;

  10. giurisdizione e norme processuali; ordinamento

    civile e penale; giustizia amministrativa;

  11. determinazione dei livelli essenziali delle

    prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

    devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

  12. norme generali sull'istruzione;

  13. previdenza sociale;

  14. legislazione elettorale, organi di governo e

    funzioni fondamentali di comuni, province e citta'

    metropolitane;

  15. dogane, protezione dei confini nazionali e

    profilassi internazionale;

  16. pesi, misure e determinazione del tempo;

    coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

    dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere

    dell'ingegno;

  17. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

    culturali.

    Sono materie di legislazione concorrente quelle

    relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

    delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

    del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

    scolastiche e con esclusione della istruzione e della

    formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

    e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

    produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

    sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

    e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

    navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,

    trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

    previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei

    bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

    del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

    ambientali e promozione e organizzazione di attivita'

    culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di

    credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

    agrario a carattere regionale. Nelle materie di

    legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'

    legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

    fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

    Spetta alle regioni la potesta' legislativa in

    riferimento ad ogni materia non espressamente riservata

    alla legislazione dello Stato.

    Le regioni e le province autonome di Trento e di

    Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

    decisioni dirette alla formazione degli atti normativi

    comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione

    degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione

    europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

    legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio

    del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

    La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle

    materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

    regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in

    ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'

    metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla

    disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle

    funzioni loro attribuite.

    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che

    impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella

    vita sociale, culturale ed economica e promuovono la

    parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche

    elettive.

    La legge regionale ratifica le intese della regione con

    altre regioni per il migliore esercizio delle proprie

    funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

    Nelle materie di sua competenza la regione puo'

    concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

    interni ad altro Stato, nei casi e con le forme

    disciplinati da leggi dello Stato.ª.

    - Si riporta il testo dell'art. 1 e l'allegato A, della

    legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: ´Disposizioni per

    l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

    dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004:

    ´Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di

    direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad

    adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di

    entrata in vigore della presente legge, i decreti

    legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione

    alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati

    A e B.

    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

    dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

    proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

    Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con

    competenza istituzionale prevalente per la materia, di

    concerto con i Ministri degli affari esteri, della

    giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

    Ministri interessati in relazione all'oggetto della

    direttiva.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

    attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui

    all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a

    sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle

    direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo

    l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,

    alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

    perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti

    organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di

    trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del

    parere. Qualora il termine per l'espressione del parere

    parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi

    termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni

    che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o

    5 o successivamente, questi ultimi...

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