DECRETO LEGISLATIVO 29 febbraio 2008 -, n. 56 - Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2006), ed in particolare l'Allegato A;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;

;

b) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente:

aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;

;

c) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente:

bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;

;

d) dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:

cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;

cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;

cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:

1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;

2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);

3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;

4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;

;

e) alla lettera qq), il periodo: «. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero» e' soppresso;

f) dopo la lettera vv) sono inserite le seguenti:

vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;

vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo;

;

g) alla lettera ggg), le parole: «dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione;».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al

Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2005/68/CE e' pubblicata G.U.U.E. del

9 dicembre 2005, n. L 323.

La direttiva 73/239/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. del 16 agosto 1973, n. L 228.

La direttiva 92/49/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUCE dell'11 agosto 1992, n. L 228.

La direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio e' pubblicata nella GUCE del 5 dicembre 1998, n.

L 330

La direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo del

Consiglio e' pubblicata nella GUCE del 19 dicembre 2002, n.

L 345.

Il testo dell'allegato A alla legge 6 febbraio 2007, n.

13 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio

2007, n. 40, S.O., e' il seguente:

Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del

Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

.

La legge 12 agosto 1982, n. 576 e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229.

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n.

239, S.O.

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto:

Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3;

b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1;

c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;

d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;

e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;

f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;

g) autorita' di vigilanza: l'autorita'...

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