LEGGE 8 aprile 2002, n. 59 - Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonche' ai sensi della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

  2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformita' alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 8 aprile 2002

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 435):

    Presentato dall'on. Giulietti il 4 giugno 2001.

    Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

    Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 23 ottobre 2001; il 13, 14, 20 novembre 2001; il 13, 18 dicembre 2001; il 23 gennaio 2002.

    Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

    Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 14 febbraio 2002, il 19 febbraio 2002 approvato un testo unificato con gli atti numeri 1251 (Folena); 1320 (Di Luca e Floresta); 1389 (Bornacin e Bocchino); 1673 (Lusetti ed altri).

    Senato della Repubblica (atto n. 1165):

    Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 27 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 5a e Giunta per gli affari delle Comunita' europee.

    Esaminato dalla 8a commissione, in sede deliberante, il 13 marzo 2002 e approvato il 20 marzo 2002.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1, comma 1

    - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca

    "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni".

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, reca: "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103".

    - Il testo degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), e' il seguente

    "Art. 4 (Interconnessione). - 1. L'Autorita' assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilita' dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare l'Autorita' promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.

  5. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.

    L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorita' a svolgere attivita' di sperimentazione.

  6. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l'Autorita' dispone controlli affinche' sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui e' stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinche' le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.

  7. L'Autorita' puo' limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorita' devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).

  8. Nessuna richiesta di interconnessione puo' essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorita'.

  9. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorita' e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).

  10. Ai...

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