DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.146 - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 1, comma 3; Vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Visto il protocollo allegato all'atto finale del trattato dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale; Vista la decisione 2000/50/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili alle ispezioni negli allevamenti; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

  2. Ai fini del presente decreto si intende per

    a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli; b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli animali; c) autorita' competente: il Ministero della sanita' e le autorita' sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

  3. Il presente decreto non si applica agli animali

    a) che vivono in ambiente selvatico; b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attivita' culturali o sportive; c) da sperimentazione o da laboratorio; d) invertebrati.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - L'art. 1, comma 3 della legge 21 dicembre 1999, n.

    526, legge comunitaria 1999, cosi' recita

    "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie). - (Omissis).

  4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e' al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere: Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

    (Omissis).".

    - La direttiva 98/58/CE e' pubblicata in GUCE n. L 221 dell' 8 agosto 1998.

    - La decisione 2000/50/CE e' pubblicata in GUCE n. L 019 del 25 gennaio 2000.

    - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca

    "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".

    - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca

    "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

    Note all'art. 1

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, reca: "Attuazione della direttiva CEE n.

    ...

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