DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 - Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all''esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa'' quotate. (10G0045)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

----> Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alla premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- L'art. 31, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,

S.O., cosi' recita:

Art. 31 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11

luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le societa' cooperative;

b) individuare le norme di recepimento della direttiva

2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo applicabili alle societa' emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle societa' emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalita' di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della societa' emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'art. 126-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'art. 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonche' quanto previsto dal citato art. 126-bis, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonche' in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonche' dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresi' l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la societa' fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al piu' tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere piu' agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresi' all'art. 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facolta' di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'art. 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'art.

10, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva

2007/36/CE;

n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della delega di cui al presente articolo e preservando un adeguato livello di affidabilita' e trasparenza;

o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo;

q) prevedere per la violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE

l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

.

La direttiva 2007/36/CE e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Comunita' europea 14 luglio 2007, n. L 184.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 2366 del codice civile, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:

Art. 2366 (Formalita' per la convocazione). - Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le societa', diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le societa', diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalita' di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo', in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalita' previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovra' essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

.

- Il testo dell'art. 2367 del codice civile, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:

Art. 2367 (Convocazione su richiesta di soci).- Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del...

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