DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204 - Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell''acquisizione e della detenzione di armi. (10G0223)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86

della Costituzione

SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Maroni, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo economico

La Russa, Ministro della difesa

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante (Disposizioni per il controllo delle armi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.

- La legge 18 giugno 1969, n. 323, (Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1969, n. 170.

- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.

- La legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1986, n. 77.

- Si riporta il testo degli articoli 250 e 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O:

Art. 250 (Campi di tiro a segno). - 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.

2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.

3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato

.

Art. 251 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione). - 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.

3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

.

- Si riporta il testo dell'art.1 della legge 6 marzo 1987 n. 89, (Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1987, n. 64:

Art. 1. - 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneita'.

2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneita' per il porto delle armi."

- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.:

Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria). - 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

.

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, (Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

- Il testo dell'art. 15 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85, S.O., cosi' recita:

Art 15 (Interventi in materia di armi da fuoco). - 1. Al secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci».

2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonche' l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».

- Si riporta il testo deglli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O:

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti...

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