DELIBERAZIONE 12 gennaio 2009 - Definizione dei corrispettivi per l''anno termico dello stoccaggio 2008-2009, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di cui all''articolo 15, comma 10, della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione ARG/gas 4/09).
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 gennaio 2009;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 gennaio 2009 (di seguito: decreto 7 gennaio 2009);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: deliberazione n. 21/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 novembre 2006, n. 265/06 (di seguito: deliberazione n. 265/06);
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2007, n. 297/07 (di seguito: deliberazione n. 297/07);
le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 22 maggio 2007, n. 4920/07 (di seguito: sentenza n. 4920/07) e n. 4921/07 (di seguito: sentenza n. 4921/07);
Considerato che:
l'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantita' prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e:
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nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
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nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
l'art. 15, comma 11, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorita' fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
la deliberazione n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005 - 2006 i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05;
le deliberazioni n. 265/06 e n. 297/07 hanno confermato per gli anni termici dello stoccaggio 2006 - 2007 e 2007 - 2008 i corrispettivi...
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