DELIBERAZIONE 27 novembre 2007 - Reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l''utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile da parte di Endesa Italia S.p.A. ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 108 e della deliberazione dell''Autorita'' per l''energia elettrica e il gas 1° agosto 2006, n. 178/0...

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2007;

Visti:

la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003;

la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito: legge n. 108/2006) recante «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale»;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato;

la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 178/06);

la nota della direzione mercati dell'Autorita' recante «Quantificazione dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006 per la societa' Endesa Italia S.p.A.» (di seguito: nota della direzione mercati);

Considerato che:

l'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 stabilisce che il direttore della direzione energia elettrica dell'Autorita', ora direttore della direzione mercati dell'Autorita' (di seguito: direttore mercati), sia responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito delle richieste fatte pervenire dagli utenti del dispacciamento per la reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione ad olio combustibile ai sensi della legge n. 108/2006;

l'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 affida al direttore mercati il compito di richiedere agli utenti del dispacciamento ammessi al procedimento di cui al precedente alinea tutti i dati necessari al fine della suddetta determinazione e di proporre all'Autorita', per l'approvazione, i corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, determinati secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 178/06;

la societa' Endesa Italia S.p.A. (di seguito: Endesa Italia), ai sensi dell'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 178/06, con lettera in data 27 ottobre 2006, prot. n. 178 (prot. Autorita' n. 27436 del 2 novembre 2006) ha formulato richiesta di ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006 (di seguito: lettera di istanza);

il direttore mercati, con lettera in data 7 maggio 2007, prot. GB/M07/2060/FPA/mpz-dv, ha comunicato a Endesa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT