DECRETO 13 maggio 2005, n. 138 - Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonche' dei minori compresi nelle speciali misure di protezione

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 maggio 2005, n.138 Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre

persone sottoposte a protezione, nonche' dei minori compresi nelle speciali

misure di protezione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare, gli articoli 13, comma 8, e 17-bis; Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia; Vista la legge 7 gennaio 1998, n. 11, recante la disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario; Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, del 23 aprile 2004, n. 161, recante «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»; Ritenuta la necessita' di disciplinare, ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, le modalita' di conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo forme e modalita' che assicurino la riservatezza e l'anonimato degli interessati e di definire specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»; Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca scientifica; Sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2004 e del 24 gennaio 2005; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Persone cui e' garantita la conservazione del posto di lavoro

  1. Ai collaboratori e testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione ed alle altre persone indicate all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che siano dipendenti pubblici e che non possano continuare a svolgere attivita' lavorativa per motivi di sicurezza, e' garantita, la conservazione del posto di lavoro, secondo le modalita' previste dagli specifici ordinamenti o dalla contrattazione collettiva, per tutto il periodo di vigenza delle misure stesse.

  2. Per i dipendenti privati, il posto di lavoro e' mantenuto con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi.

    Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

  3. Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari nonche' gli atti ed effetti ad essi conseguenti.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

    - Si riporta il testo vigente degli articoli 13, comma 8, e 17-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)

    Art. 13. - (Omissis).

    8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalita' che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.

    .

    Art.17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1.

    Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonche' i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette.

    2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalita' di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma 2.

    3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalita' per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'art. 12, comma 2, lettera e), del presente decreto, nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'art. 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalita' di destinazione del denaro, nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilita'.

    4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche' quello previsto dall'art. 13, coma 8, sono emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.

    .

    - La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza».

    - Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca

    Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia

    .

    La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a...

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