LEGGE REGIONALE 10 luglio 2012, n. 4 - Modificazioni della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 «Reimpianto, ripristino, completamento del Libro Fondiario».
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 17 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 1° agosto 1985, n.
3
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Dopo l'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 e' inserito il seguente:
'Art. 1-bis. - 1. La procedura di ripristino puo' essere altresi' attivata:
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per consentire l'attuazione parziale di nuovi rilievi topografici di cui alla legge regionale dell'8 marzo 1990, n. 6;
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per correggere discordanze tra libro fondiario e catasto che non possono essere corrette con le ordinarie procedure;
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per l'acquisizione di documentazione tecnica aggiuntivi volta a identificare in base ad elementi chiari e univoci i confini gia' esistenti, definiti in fase di impianto o sulla base di atti di aggiornamento approvati dal catasto anteriormente al 17 luglio 1996.'.
Art. 2
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 1985
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L'art. 2 della legge regionale n. 3 del 1985 e' sostituito dal seguente:
'Art. 2. - 1. Le procedure di reimpianto o ripristino di un libro fondiario, a eccezione di quelle previste dall'art. 1-bis, comma 1, lettere b) e c), sono avviate d'ufficio con deliberazione della giunta provinciale che, sentiti il comune interessato e i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, fissa la data di inizio dei lavori e nomina l'apposita commissione.
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Qualora nella trattazione di un nuovo rilievo secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 6 del 1990, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto rilevino che per alcune particelle sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), stralciano le particelle in questione dalla procedura prevista dalla legge regionale n. 6 del 1990, e propongono alla giunta provinciale l'apertura della procedura di ripristino del libro fondiario.
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Per l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 1-bis, comma 1, lettere b) e c) in uno o piu' comuni catastali, la giunta provinciale, sentiti i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, nomina un'apposita commissione o ne incarica una preesistente. A tale commissione non si applica l'art. 4, comma 1'.
Art. 3
Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 1985
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Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 1985 e' sostituito dal seguente:
'1. La commissione di reimpianto o di ripristino e' composta da un commissario, scelto tra persone esperte in materia tavolare o tra i dipendenti in possesso della qualifica di conservatore, e da due dipendenti provinciali del servizio tavolare e del servizio catastale con funzioni di segretario rispettivamente di tecnico catastale.'.
Art. 4
Modificazioni dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1985
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Nell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:
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il comma 1 e' sostituito dal seguente:
'1. I responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, prima di proporre alla giunta provinciale il reimpianto o il ripristino di un libro fondiario, verificano la concordanza tra la cartografia catastale e lo stato di fatto, provvedono a far ispezionare e verificare dal tecnico catastale l'intero territorio procedendo, ove occorra, al rilievo, totale o parziale, del comune catastale interessato.';
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nel comma 2 le parole: 'in mappa' sono sostituite dalle parole: 'nella cartografia catastale'.
Art. 5
Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 3 del 1985
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Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1985 e' inserito il seguente:
'Art. 5-bis. - 1. Il commissario cura l'annotazione dell'avvio della procedura di cui...
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