DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009 - Individuazione delle regole tecniche per le modalita'' di presentazione della comunicazione unica e per l''immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell''articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. (09A07506)


CAPO I


Ambito di applicazione e definizioni

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto in particolare l'art. 9, comma 7, secondo periodo del citato decreto-legge n. 7 del 2007 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in questione, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'art. 71;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on. prof. Renato Brunetta;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 febbraio 2008;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

  2. Al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, l'applicazione del presente decreto alle imprese artigiane e' definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.

  3. Il presente decreto definisce le regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007.


    CAPO I


    Ambito di applicazione e definizioni

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Ai fini del presente decreto si intendono per:

    a) «decreto-legge n. 7 del 2007», il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;

    b) «decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995», il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

    c) «Codice dell'amministrazione digitale», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;

    d) «decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005», il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

    e) «decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972», il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    f) «decreto 2 novembre 2005», il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

    g) «decreto-legge n. 269 del 2003», il decreto-legge 3 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

    h) «decreto interministeriale 12 maggio 2004», il decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

    i) «decreto della modulistica», il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;

    l) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, prevista dall'art. 9, decreto-legge n. 7 del 2007; e la «Comunicazione unica su supporto informatico» come insieme dei file informatici previsti dal decreto della modulistica trascritti su supporto magnetico/ottico rimovibile;

    m) «R.E.A.»: il repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995;

    n) «PEC», la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;

    o) «Sito», il sito internet individuato dalle camere di commercio per i servizi previsti per la Comunicazione unica;

    p) «W3C», World Wide Web Consortium, consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete internet;

    q) «XML», eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;

    r) «Schema XML», documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando quali elementi (nome, tipo di dato, attributi), in che ordine e in che gerarchia devono comparire, in...

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