Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.

Capo I PRINCIPI GENERALI IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visti gli articoli 5 e 9 del

legislativo 25 luglio 1998, n.

286, recante il ´testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italiaª, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi; Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale e' stato approvato il vigente modello del permesso di soggiorno; Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Adotta il seguente decreto:

Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende

  1. per ´documento di soggiornoª: il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno di cui all'art. 5, comma 8, del , costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico; b) per ´SSCE-PSEª: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei permessi di soggiorno; c) per ´Istitutoª: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; d) per ´Entiª: le amministrazioni competenti per l'attivazione informatica e la consegna dei documenti di soggiorno; e) per ´datiª: i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli minorenni; f) per ´codice cifratoª: la coppia di codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il documento di soggiorno; g) per ´chiavi di sicurezzaª: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro; h) per ´chiave biometricaª: la trasformazione in sequenza numerica dell'immagine dell'impronta digitale o altro dato biometrico; i) per ´copia elettronicaª: la trasposizione in formato digitale del documento di soggiorno; l) per ´PINª: il numero identificativo personale necessario all'utilizzo telematico del documento di soggiorno; m) per ´CIEª: la carta d'identita' elettronica o il documento d'identita' elettronico di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000...

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