Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica

Visto il

legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la

10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4; Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate; Considerato che lo stanziamento previsto per le finalita' della legge n. 6/2000, e' confluito nel Fondo unico per l'universita' e la ricerca, in attuazione dell'art. 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Considerata l'opportunita' di determinare le modalita' per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto Fondo unico;

Decreta

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000, universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una piu' ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualita' dei risultati.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo

  1. progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge; b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati; c) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto; d) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti; e) proposte di mero mantenimento delle attivita' istituzionali; f) progetti che siano mera reiterazione di proposte gia' finanziate negli anni precedenti.

    Art. 3.

    Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento

  2. progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei...

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