DECRETO 3 aprile 2013, n. 48 - Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (13G00090)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Visto l'art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Rilevata la necessita' di modificare l'articolo 18 del predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 1. L'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 e' sostituito dal seguente: «Articolo 18 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita' telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1...

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