Regole generali sulle impugnazioni

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine259-270

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@1 I mezzi di impugnazione

I mezzi di impugnazione sono strumenti attribuiti alle parti (ed, eccezionalmente, a soggetti che non sono stati parti del processo) per contestare i provvedimenti del giudice affetti da errori di fatto (relativi all’accertamento della verità processuale) o di diritto (relativi all’individuazione delle norme applicabili e alla loro interpretazione), finalizzati all’eliminazione del provvedimento e alla sua sostituzione con un altro provvedimento emesso da un giudice diverso a seguito di una sorta di rinnovazione del giudizio che ha dato luogo al provvedimento contestato (Mandrioli).

Condizioni di ammissibilità dell’impugnazione sono:

- la legittimazione ad impugnare, che spetta soltanto a chi è stato parte nel processo in cui la sentenza è stata pronunciata o, in caso di decesso, ai suoi eredi, salva la possibilità, per il terzo, di proporre opposizione (vedi infra);

- l’interesse ad impugnare, che consiste nell’interesse a rimuovere un pregiudizio derivante dalla soccombenza, ossia dal mancato accoglimento della propria domanda o dall’accoglimento della domanda della controparte (Liebman);

- la possibilità giuridica di impugnare, ossia occorre che nei confronti del provvedimento sia consentita l’impugnazione.

Il diritto d’impugnazione è un diritto disponibile, per cui la parte ha diritto di rinunciare all’impugnazione già proposta determinando l’estinzione del processo (art. 306 c.p.c.) e il passaggio in giudicato della sentenza.

I mezzi di impugnazione sono il regolamento di competenza, l’appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.

Tali mezzi di impugnazione sono suddivisibili, a loro volta, in due categorie: impugnazioni ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie quelle che condizionano il passaggio in giudicato della sentenza (art. 324 c.p.c.), ossia che impediscono che la sentenza passi in giudicato finché sono proponibili o pendenti: tali sono il regolamento di competenza, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria.

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Sono straordinarie le impugnazioni la cui proponibilità non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. A differenza delle impugnazioni ordinarie, esse non costituiscono una fase ulteriore del processo in cui è stata pronunciata la sentenza, ma danno vita ad un nuovo processo. Sono impugnazioni straordinarie la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo.

Inoltre, i mezzi di impugnazione vengono ulteriormente distinti in mezzi di impugnazione:

- a critica vincolata, con i quali si fanno valere veri e propri vizi del provvedimento impugnato; può trattarsi di vizi in procedendo (se è violata una norma processuale) o in iudicando (se è violata una norma di diritto sostanziale o un criterio di giudizio);

- a critica libera, con i quali non si contesta un vizio specifico ma, più genericamente, l’ingiustizia del provvedimento impugnato dovuta, ad esempio, ad un’ingiusta valutazione delle prove o dei fatti del processo. L’unico mezzo di impugnazione a critica libera è l’appello (vedi Cap. 19); il che, peraltro, non impedisce che con l’appello si possano far valere anche, o soltanto, gli eventuali vizi (Mandrioli). Tuttavia, l’appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, 2° comma, c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40/2006, è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in quanto tali sentenze sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Un’ultima distinzione è quella tra impugnazioni rescindenti e impugnazioni sostitutive.

Le prime presuppongono la denuncia di vizi specifici della sentenza e portano ad una nuova decisione solo se tali vizi effettivamente sussistono. Nelle impugnazioni rescindenti, dunque, il giudizio di impugnazione si suddivide, normalmente, in due momenti strettamente legati tra loro (Mandrioli):

- il giudizio rescindente, che contiene la denuncia del vizio del provvedimento impugnato e tende a demolirlo;

- il giudizio rescissorio, che, dopo la suddetta critica e a seguito della demolizione del provvedimento impugnato, sostituisce ad esso una nuova decisione.

In alcuni giudizi d’impugnazione (ad esempio, in Cassazione) le due fasi si svolgono davanti a giudici differenti; in altri (come nella revocazione), si svolgono in momenti diversi, ma davanti allo stesso giudice.

Le impugnazioni sostitutive, invece, tendono ad ottenere un nuovo esame della controversia il quale si conclude con una decisione che in ogni caso è destinata a sostituire la sentenza impugnata. È un mezzo di impugnazione

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sostitutivo, in particolare, l’appello, che comporta una nuova decisione sulla causa. Nel giudizio d’appello, dunque, manca il momento rescindente ed esso ha sempre e soltanto natura rescissoria, poiché il giudice procede ad un secondo giudizio sostituendo le sue valutazioni a quelle compiute dal giudice di primo grado (SattaPunzi).

@2 I termini per impugnare

Alla luce del principio di certezza dei rapporti giuridici, l’impugnazione deve essere proposta entro un determinato termine fissato dalla legge. Tale termine è perentorio, per cui, se decorre senza che il provvedimento sia stato impugnato, il provvedimento stesso diventa definitivo, ossia acquista stabilità giuridica, diventando "cosa giudicata" (vedi Cap. 15, par. 7).

Il termine breve per impugnare è (art. 325 c.p.c.):

- trenta giorni per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo...

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