Le regole di amministrazione del fondo patrimoniale

AutoreRosamaria Ferorelli
Pagine113-124

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@1. Nozione

Il fondo patrimoniale si caratterizza come tipico patrimonio destinato ad uno scopo1. Consiste nell’imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi o di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito) vengono destinati a «far fronte ai bisogni della famiglia» (art. 167 c.c.)2.

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L’atto di costituzione del fondo patrimoniale dunque, senza necessariamente operare il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale3, attua una destinazione dei beni del fondo funzionale ad un interesse specifico, quali i bisogni della famiglia, imponendo a tali beni un vincolo di destinazione a detto scopo.

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La funzione della destinazione in questo caso non è connessa ad una più proficua utilizzazione dei beni, come nell’ipotesi di vincoli di destinazione d’uso, ed è attuata con uno strumento diverso da quello, quale l’imposizione di una «destinazione di scopo».

Tale imposizione costituisce un’estrinsecazione del generale potere di disporre dei propri beni che compete al proprietario. Essa pur non determinando, come evidenziato, un effetto traslativo del diritto sui beni, è espressione dell’esercizio del potere spettante al proprietario di decidere le modalità di gestione dei propri beni4.

Destinando determinati beni allo scopo il titolare ne funzionalizza l’utilizzazione, modificandone il regime giuridico5.

Il vincolo di destinazione trasforma infatti la fisionomia giuridica dei beni traducendosi in due ordini di effetti, da una parte li rende inalienabili, se non nei casi espressamente consentiti nell’atto costitutivo e, in presenza di figli minori, nelle forme autorizzative previste dalla legge e, comunque, nei soli casi di necessità od utilità evidente (art. 169 c.c.), dall’altra ne determina l’intangibilità sotto il profilo espropriativo per debiti «che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia» (art. 170 c.c.)6.

Da una lettura delle norme codicistiche emerge chiaramente come tutta la disciplina ruoti intorno alla regolamentazione di questi due aspetti: da un lato quali siano le possibilità per le parti di definire i contorni del vincolo di destinazione, dall’altro quali le condizioni per i creditori per poter agire esecutivamente sui beni del fondo. Ciò si traduce nella previsione di un potere di amministrazione congiunto, di determinati limiti all’alienabilità dei beni e all’esercizio delle ragioni dei creditori, correlativamente ad un dovere di destinare i frutti e, più in generale, le utilità tratte dai beni del fondo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

@2. Regole di amministrazione

La destinazione di scopo impressa ai beni condiziona le regole di amministrazione dirette, tra l’altro, ad evitare che una gestione scorretta possa impedire la realizzazione della funzione del vincolo, arrecando pregiudizio al soddisfacimento dei bisogni dei coniugi e dei figli (se ci sono)7.

Più nello specifico, la disciplina dell’amministrazione del fondo patrimoniale si regge su un rinvio generale effettuato dall’art. 168, 3° co., c.c. allePage 116 norme sulla comunione legale, da coordinare con la disciplina delineata dall’art. 169, secondo cui «se non è diversamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente».

Il richiamo alla disciplina gestoria della comunione legale comporta il riconoscimento ad entrambi i coniugi dell’amministrazione dei beni del fondo8. Considerando che ai sensi del 1° co. dell’art. 168 «La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione» se ne deduce che la titolarità dei beni non incide sull’amministrazione, che è attribuita in ogni caso ad entrambi i coniugi, secondo le regole della comunione legale.

Si ammette dunque una scissione fra titolarità giuridica e appartenenza economica in funzione dell’esigenza preponderante di tutela dei bisogni della famiglia, fondata sulla meritevolezza degli interessi tutelati.

Esula dal tema della ricerca in cui questo studio si inserisce una trattazione completa della disciplina sull’amministrazione del fondo patrimoniale. Si cercherà invece di dar conto di quelle regole di gestione che sono un riflesso della sussistenza del vincolo di scopo. Dunque la prospettiva d’indagine sarà diretta a verificare come opera il vincolo di destinazione di scopo con riferimento all’attività gestoria, alla luce anche delle sollecitazioni provenienti dalla prassi.

@3. Bisogni della famiglia

Poiché il vincolo di destinazione costituisce l’elemento caratterizzante la figura solo una chiara comprensione del suo contenuto e degli interessi che mira a tutelare consente di definire le “regole del gioco” tra rilievo dell’autonomia negoziale dei coniugi e rispetto della funzione dell’istituto.

Essenziale a tal fine verificare il concetto di «bisogni della famiglia» e il significato stesso di «famiglia» di cui all’art. 167 c.c.

Sotto il profilo soggettivo, in sede applicativa di tale norma, si tende a ricondurre al concetto di famiglia la sola famiglia c.d. nucleare, comprendenPage 117te i coniugi ed i figli9, con esclusione degli ascendenti e dei discendenti dei figli10. Non mancano tuttavia voci discordi secondo cui, per stabilire a quale concetto di famiglia la norma si riferisca, occorrerebbe prendere in considerazione una serie di elementi: il vincolo parentale qualificato dall’obbligo di contribuzione, il bisogno economico di uno o più componenti della famiglia, anche se non più conviventi, la convivenza, ecc.

Secondo questa tendenza il concetto di comunione familiare, ossia di vincolo familiare qualificato dall’obbligo concreto di contribuzione, unitamente al principio di effettività della soddisfazione dei bisogni dei soggetti che ne sono portatori, sarebbero i due fattori, interdipendenti, su cui si dovrebbe impostare la ricerca dei destinatari dei bisogni nel fondo patrimoniale11.

Si discute circa il carattere di esigenza familiare del bisogno dei figli maggiorenni. La dottrina esclude che possa trarsi argomento utile, in senso negativo, dall’art. 171 c.c. che prevede l’estinzione del fondo in caso di assenza di figli minori. Si ritiene che qualora i coniugi siano obbligati a mantenere i figli maggiorenni, in quanto non ancora economicamente autonomi, tale esigenza potrà rilevare quale bisogno familiare12.

Poiché la disciplina del fondo patrimoniale ha come presupposto la celebrazione del matrimonio, si esclude la configurabilità di un fondo patrimoniale costituito da due conviventi more uxorio13.

Dal punto di vista oggettivo, è stato precisato che per «bisogni della famiglia» si devono intendere tutte le necessità e le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo del nucleo familiare, nonché al perseguimento del benessere, materiale e spirituale, della famiglia e dei suoi singoli membri.

Si è chiarito che in virtù della solidarietà che caratterizza il legame familiare assumono rilevanza non solo quei bisogni comuni a tutti i componenti del gruppo familiare, ma anche quelli che derivano da fondamentali esigenze individuali14.

Col tempo la giurisprudenza ha progressivamente esteso la portata dei bisogni della famiglia, giungendo a farvi rientrare le più ampie e varie esigenze socialmente rilevanti: non solo i bisogni afferenti alla contribuzione, al mantenimento e all’assistenza, al sostentamento, all’istruzione ed educazionePage 118 dei figli, ma anche quelli diretti a favorire “il potenziamento delle capacità lavorative dei membri della famiglia”, rimanendo escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi15.

@4. Atti di disposizione dei beni destinati

Il vincolo di destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la volontà di garantirne il rispetto si traduce nella previsione, di cui all’art. 169 c.c., del divieto per i coniugi di compiere alcuni negozi in assenza di determinati requisiti16.

Si è detto come carattere peculiare dell’effetto di destinazione sia quello di ridisegnare la funzione dei beni vincolati, dettando regole che conformano l’esercizio del relativo diritto.

La norma in esame riflette una di queste regole. Essa vieta di alienare, dare in garanzia reale o comunque vincolare i beni del fondo e distingue a seconda che ci siano o meno dei figli minori, richiedendo, peraltro, la sussistenza di requisiti di «necessità od utilità evidente».

Parte della dottrina ritiene che la rispondenza dell’atto a tali presupposti sia richiesta solo qualora vi siano figli minori e che, in mancanza, i beni potrebbero essere alienati liberamente dai coniugi17; a tale tesi si contrappone un altro orientamento, secondo cui in ogni caso l’atto deve rispondere a criteri di necessità o utilità evidente per la famiglia18.

Tesi quest’ultima condivisibile perché più rispondente alla funzione del fondo patrimoniale. I beni del fondo sono funzionalizzati ad uno scopo. La libertà di disporre degli stessi è segnata dagli interessi che sono destinati a soddisfare, i quali non sono quelli assolutamente individualistici dei coniugi, come quelli inerenti ad atti di disposizione non necessari e nemmeno di evidente utilità per la famiglia19. Atti che compromettendo (definitivamente o temporaneamente) la possibilità di utilizzare quei beni, di fatto si tradurrebbero, non rispondendo per assunto a criteri di necessità o utilità evidente, in un tradimento del vincolo di destinazione20.

Tali considerazioni inducono a ritenere che anche in assenza di minori gli atti di cui all’art. 169 c.c. possano essere compiuti con il...

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