Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale. (Deliberazione n. 1/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di attribuzioni del CIPE nel settore delle concessioni autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, commi 82 e 83, cosi' come modificati dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

Viste le proprie determinazioni assunte il 20 novembre 1995 in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe; determinazioni poi riprodotte, con limitate modifiche, nella delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;

Vista la proposta del Ministro delle infrastrutture, concernente direttiva in materia di regolazione economica per il settore autostradale, acquisita in seduta agli atti di questo Comitato;

Considerato di dover garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio e di adeguare la regolamentazione dello stesso al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualita' ed in condizioni di economicita' e di redditivita', nel rispetto dei principi comunitari;

Ritenuto che, al fine di assicurare uniformita' di trattamento, la stessa direttiva si applica alle nuove convenzioni, ed ai rapporti convenzionali in essere nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 82 e 83, dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Delibera:

E' approvato il documento tecnico allegato, intitolato Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale, composto di sette pagine, che forma parte integrante della presente delibera. La stessa direttiva si applica alle nuove convenzioni regolanti le concessioni autostradali, ed ai rapporti convenzionali in essere nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 82 e 83, dell'art. 2 del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 286/2006, successivamente modificata dall'art. 1, comma 1030, della legge n. 296/2006.

Roma, 26 gennaio 2007

Il Presidente

Prodi

Il segretario del CIPE

Gobbo Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 155

Allegato

DIRETTIVA IN MATERIA DI REGOLAZIONE ECONOMICA

DEL SETTORE AUTOSTRADALE 1. Premessa.

Le disposizioni del presente documento si applicano nei limiti e alle condizioni di cui ai commi 82 e 83 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall'art. 1 comma 1030 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 2. Definizioni.

2.1. Le definizioni di seguito elencate valgono esclusivamente ai fini della presente direttiva.

2.2. Aggiornamento: l'aggiornamento del piano economico-finanziario da effettuare alla scadenza di ogni periodo regolatorio mediante la verifica della permanenza e/o delle variazioni verificatesi nel medesimo periodo degli elementi individuati nel piano economico-finanziario medesimo.

2.3. Formula tariffaria: la formula matematica che determina gli adeguamenti annuali della tariffa con il metodo del price cap.

2.4. Investimento realizzato: il valore iscritto in bilancio e ammissibile ai fini regolatori.

2.5. Nuovi investimenti: le opere incluse nelle convenzioni accessive a concessioni autostradali affidate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, gli investimenti inclusi nelle convenzioni e negli eventuali atti aggiuntivi vigenti alla stessa data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari, nonche' gli investimenti inclusi nei piani medesimi per la parte che eccede i valori ivi specificati.

2.6...

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