LEGGE 28 giugno 1956, n. 596 - Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-1944 alla campagna 1947-1948

Coming into Force20 Luglio 1956
Published date05 Luglio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/07/05/056U0596/CONSOLIDATED/19560903
Enactment Date28 Giugno 1956
Official Gazette PublicationGU n.165 del 05-07-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzato il pagamento agli enti gestori degli ammassi delle somme dovute alle aziende di credito finanziatrici a saldo del credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in dipendenza.

  1. delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi diritto, delle integrazioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;

  2. del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione apportata nel corso della campagna 1943-44 dal governo della sedicente Repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;

  3. del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo militare alleato, per i cereali conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle Province del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.

Art 2.

E' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.

Art 3.

L'effettiva entita' degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verra' accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli enti gestori.

Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

Art 4.

In attesa della liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sulla base dei rendiconti finali di gestione e allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione agli enti gestori di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici.

Gli acconti di cui al comma precedente saranno corrisposti dal...

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