LEGGE 30 luglio 2012, n. 127 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu'' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell''articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0146)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, di seguito denominata «Chiesa», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Liberta' religiosa

1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. E' garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e ai suoi fedeli la piena liberta' di riunione e la liberta' di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. E' riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la liberta' di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessita' di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.

Art. 3

Autonomia della Chiesa

1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce, altresi', la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Art. 4

Ministri di culto

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:

  1. i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

  2. i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di piu' piccole dimensioni;

  3. i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attivita' e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

  4. i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

    2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorita' della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

    3. Ai ministri di culto e' assicurato il libero esercizio del ministero, nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

    4. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

    5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

    Art. 5

    Missionari e presidenti di missione

    1. La Chiesa svolge attivita' missionaria in Italia. A tale fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali e' assicurato il libero svolgimento delle attivita' di religione o di culto di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

    2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessita' delle anime, le attivita' di istruzione ed evangelizzazione.

    3. I permessi di soggiorno ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione sono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreche' la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall'autorita' religiosa, la quale dovra' fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

    4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

    5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9, e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.

    Art. 6

    Servizio militare

    1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorita' ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attivita', per un periodo non superiore ai trenta mesi.

    Art. 7

    Esercizio della liberta' religiosa

    1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

    Art. 8

    Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati

    1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

    2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

    3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle congregazioni di cui al comma 2, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorita' competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

    4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorita' competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.

    5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

    Art. 9

    Assistenza spirituale ai ricoverati

    1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.

    2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi...

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