LEGGE 30 luglio 2012, n. 128 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell''articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati dalle disposizioni della presente legge sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Liberta' religiosa

1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunita' si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 3

Ministri di culto

1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili.

2. I magistrati o altre autorita' non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia:

  1. hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;

  2. sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.

    4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

    Art. 4

    Assistenza spirituale ai militari

    1. I militari appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

    2. Qualora non esistano chiese della Chiesa apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica piu' vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

    3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa apostolica in Italia.

    4. Ai fini dell'assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, e' stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia e di organizzare apposite riunioni, in locali predisposti in accordo con l'autorita' militare competente.

    5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali necessari ai sensi del comma 4 e consente l'affissione di appositi avvisi.

    6. I ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia che siano militari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

    Art. 5

    Servizio militare

    1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica garantisce alla Chiesa apostolica in Italia che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

    2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attivita' di protezione e di assistenza civile.

    Art. 6

    Assistenza spirituale ai ricoverati

    1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

    2. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazione di orario.

    3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

    Art. 7

    Assistenza spirituale ai detenuti

    1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa apostolica in Italia. A tale fine la Chiesa apostolica in Italia trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

    2. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti penitenziari, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

    3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.

    Art. 8

    Oneri per l'assistenza spirituale

    1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 4, 6 e 7, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.

    Art. 9

    Insegnamento religioso nelle scuole

    1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.

    2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.

    Art. 10

    Richieste in ordine allo studio del fatto religioso

    1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.

    2. L'attivita' prevista dal comma 1 si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni.

    3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.

    Art. 11

    Scuole ed istituti di educazione

    1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

    2. L'istituzione delle scuole di cui al comma l avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

    Art. 12

    Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

    1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facolta' del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

    2. I regolamenti vigenti presso il Centro di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

    3. Gli studenti del Centro di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

    4. La gestione ed il regolamento del Centro di cui al comma 1, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

    Art. 13

    Matrimonio

    1. La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

    2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al...

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