Locazioni agli stranieri regolari, certificazioni energetiche regionali, modifica classamenti immobili ed altri problemi immobiliari

AutoreCorrado Sforza Fogliani
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@1. Contratto portieri, il punto sull'orario

Il portiere con alloggio a tempo pieno (A2/A4), che esplica mansioni di vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie in stabili adibiti ad uso abitazione o ad altri usi, è tenuto ad effettuare un orario di lavoro di 48 ore settimanali, che può essere distribuito su un arco di 6 giornate.

L'orario di lavoro del portiere è articolato all'interno dell'arco temporale per il quale il datore di lavoro stabilisce l'apertura e la chiusura del portone, che è contrattualmente compreso tra le 7 e le 20 nei giorni non festivi (accordi integrativi territoriali possono prevedere l'anticipazione dell'apertura alle 6 e la posticipazione della chiusura alle 21). Il predetto orario di lavoro potrà quindi coincidere con l'apertura o chiusura del portone oppure essere contenuto nell'ambito dello stesso. In ogni caso, il portiere a tempo pieno ha l'obbligo contrattuale di aprire e chiudere il portone alle ore prestabilite e, per lo svolgimento di questa attività, può percepire o meno una specifica indennità a seconda che il suo orario di lavoro coincida o non coincida con il nastro orario di apertura e chiusura del portone ovvero coincida con esso solo parzialmente (tabelle da A ad A-quater del C.C.N.L.).

Il Contratto collettivo di settore (che Confedilizia stipula da sempre con Cgil, Cisl e Uil) non prevede un limite massimo di orario per la prestazione lavorativa giornaliera: il lavoratore, pertanto, potrà essere tenuto allo svolgimento di una prestazione lavorativa di durata fino alle 13 ore (vale a dire dalle 7 alle 20).

Unica limitazione prevista è che la prestazione lavorativa può essere frazionata in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a 3 ore (accordi integrativi territoriali possono prevedere il frazionamento dell'orario di lavoro giornaliero in più periodi).

Qualora sia richiesto al portiere di espletare l'attività lavorativa anche nel giorno della domenica - fatto salvo il diritto al riposo settimanale - e/o nelle festività (con riconoscimento delle maggiorazioni previste), l'orario di apertura del portone non può protrarsi oltre le ore 14.

@2. Più difficile affittare agli stranieri regolari

La vigente normativa (legge 24 luglio 2008 n 125) stabilisce che «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in...

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