ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 giugno 2013 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attivita' inerenti allo stato di criticita' relativo alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio. (Ordinanza n. 99). (13A05576)

IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiori ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio, nonche', da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2012, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone: Art. 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Lazio e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento ed al completamento delle attivita' necessarie inerenti allo stato d'emergenza per il superamento della situazione di criticita' determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso...

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