ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 novembre 2013 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 125). (13A09736)

IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Lazio nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3765 del 7 maggio 2009, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 4004 del 16 febbraio 2012;

Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;

Vista la nota della Regione Lazio del 20 febbraio 2013;

Viste le note del Soggetto attuatore del Presidente della regione Lazio - Commissario delegato del 31 maggio 2013 e dell'8 ottobre 2013;

Acquisita l'intesa della Regione Lazio;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone: Art. 1 1. La Regione Lazio e' individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticita' di cui in premessa. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della...

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