DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 settembre 2010, n. 31 - Regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 7 dicembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 del 13 settembre 2010;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia autonoma di Bolzano, gestiti dalla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, di seguito Ripartizione competente.

L'utilizzo del sito radioripetitore deve avere lo scopo di realizzare un impianto trasmittente.

Art. 2

Domanda di concessione 1. La domanda di concessione deve essere presentata alla competente Ripartizione, utilizzando il modulo previsto, corredata dei documenti tecnici delle apparecchiature e delle antenne da installare, di seguito denominate impianto radio.

  1. La Ripartizione competente puo' richiedere, all'occorrenza, ulteriori indicazioni e documenti, necessari o utili per il rilascio della concessione, ed assegnare un termine di decadenza per la presentazione degli stessi.

    Art. 3

    Parere 1. Il rilascio della concessione e' subordinato al parere positivo della Ripartizione competente.

  2. Il parere considera principalmente:

    1. le caratteristiche tecniche dell'impianto radio da installare;

    2. la compatibilita' delle frequenze con quelle della rete radiocomunicazioni provinciale;

    3. l'occupazione dello spazio;

    4. la statica del traliccio;

    5. in caso di necessita', la precedenza degli utenti di cui all'art. 4.

      Art. 4

      Precedenza 1. Di seguito e' indicata la precedenza degli utenti in ordine decrescente:

    6. le strutture del Servizio per la protezione civile di cui all'art. 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;

    7. le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n.

      225;

    8. gli enti strumentali della Provincia;

    9. altri soggetti pubblici;

    10. le universita' e gli istituti di ricerca che hanno stipulato con la Provincia una convenzione per la collaborazione nell'ambito della protezione civile;

    11. le organizzazioni di volontariato che sono iscritte nella sezione protezione civile del registro provinciale di cui all'art. 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche;

    12. altri soggetti privati esercenti servizi di pubblica utilita';

    13. altri utenti privati.

  3. La precedenza viene presa in considerazione anche per le nuove domande di...

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