DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 gennaio 2011, n. 2 - Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II dell'8 febbraio 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2139 del 20 dicembre 2010;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' 1. Il presente regolamento rende equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parita' di condizioni economiche e di bisogno nell'accesso alle prestazioni pubbliche disciplinando, in attuazione dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17:

  1. il rilevamento dei dati per il calcolo della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie;

  2. la composizione dei nuclei familiari da considerare;

  3. i livelli di valutazione della situazione economica in relazione alla natura delle diverse prestazioni;

  4. l'attivita' di coordinamento, indirizzo e monitoraggio del sistema di rilevamento della condizione economica.

    Art. 2

    Principi della valutazione 1. La valutazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni economiche o alle agevolazioni tariffarie e' effettuata con riferimento al reddito, al patrimonio, nonche' alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare.

    Art. 3

    Rilevamento e gestione dati 1. I dati relativi al reddito e al patrimonio sono rilevati individualmente. A tale fine la persona interessata e' tenuta a rilasciare la 'Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio', di seguito denominata DURP.

    2. Il modulo DURP e' approvato dalla Giunta provinciale, che puo' apportarvi gli aggiornamenti necessari a seguito delle modifiche in materia fiscale.

    3. Ciascun settore d'intervento, per l'elaborazione delle proprie domande, ha accesso alle dichiarazioni e restituisce i dati relativi alle domande presentate.

    4. Il trattamento dei dati avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n.

    21, e successive modifiche.

    Art. 4

    Livelli di valutazione 1. Ai fini della rilevazione e valutazione della situazione economica, si distinguono tre livelli per ciascuno dei quali sono individuati i nuclei familiari, i dati da rilevare e i principi di valutazione, in relazione alle finalita' perseguite dalle relative prestazioni.

    2. I dati rilevati con la DURP costituiscono la base per la determinazione della situazione economica in tutti i livelli e possono essere integrati con dati aggiuntivi a seconda dei diversi livelli.

    3. Ciascun settore d'intervento stabilisce il livello di valutazione da utilizzare per le prestazioni di propria competenza, sulla base delle finalita' delle stesse.

    Art. 5

    Scala di equivalenza 1. La composizione del nucleo familiare e' valutata in base alla seguente scala di equivalenza:

    una persona 1,00 due persone 1,57 tre persone 2,04 quattro persone 2,46 cinque persone 2,85 per ogni ulteriore persona 0,35

    2. Qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona che vive da sola e non condivide le spese con altri, si aggiunge il valore di 0,2.

    3. Qualora nel nucleo familiare considerato ai fini della prestazione vi siano uno o piu' figli/figlie minorenni, ed entrambi i genitori, o il genitore ed il/la coniuge o il/la partner convivente, abbiano svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, con un reddito considerato ai fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00 euro ciascuno, si aggiunge il valore di 0,2.

    Art. 6

    Quota base 1. La quota base e' la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona.

    2. La quota base e' fissata, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, in euro 408,00 mensili.

    3. La quota base mensile e' aggiornata annualmente dalla Giunta provinciale, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata nel territorio provinciale.

    Art. 7

    Fabbisogno 1. Il fabbisogno annuale del nucleo familiare e' pari al valore della quota base moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 5, comprensivo delle maggiorazioni, per dodici mesi.

    Art. 8

    Valore della situazione economica 1. Il 'valore della situazione economica' e' la misura della condizione economica di ciascun nucleo familiare.

    2. Ai fini della determinazione del 'valore della situazione economica' si calcola la 'situazione economica', sommando:

  5. il reddito annuale di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, secondo quanto previsto al presente regolamento;

  6. il patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto previsto nel presente regolamento e valutato secondo le rispettive discipline di settore.

    3. Il 'valore della situazione economica' si calcola dividendo la 'situazione economica' per il fabbisogno annuale del nucleo familiare.

    4. Il 'valore della situazione economica' assume valore zero in totale assenza di reddito e patrimonio, mentre assume un valore progressivamente crescente all'aumentare del reddito o del patrimonio, dove uno corrisponde al fabbisogno del nucleo familiare.

    Art. 9

    Reddito equivalente 1. Il reddito equivalente si calcola dividendo la 'situazione economica' per il parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 5, comprensivo delle maggiorazioni.

    Art. 10

    Calcolo 1. I singoli settori d'intervento accertano la condizione economica degli interessati e le soglie per la concessione delle prestazioni economiche, applicando il calcolo previsto agli articoli 8 o 9.

    Art. 11

    Prestazioni di primo livello 1. Le prestazioni di primo livello sostengono la famiglia e la genitorialita', nonche' la copertura di bisogni specifici di persone e famiglie.

    Art. 12

    Nucleo familiare...

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