DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2001, n.200 - Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n.

278, con il quale e' stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma; Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione della Cassa per la formazione della proprieta' contadina; Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2362, recante disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina; Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze dello sviluppo della proprieta' coltivatrice; Visto l'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante disposizioni di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma dell'agricoltura; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole; Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialita' giovanile in agricoltura; Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.

419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento

Art. 1.

1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti denominato: "Istituto", assume la denominazione di: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA". L'Istituto e' ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonche' con gli organi dell'Unione europea ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. L'Istituto e' inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. L'attivita' dell'Istituto e' disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse

- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i regolamenti; - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, e' il seguente: "Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo"; - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 "Provvedimento a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole"

"9. E' istituita una Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.

La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.

Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro del tesoro.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa".

- La legge 11 dicembre 1952, n. 2362, reca

"Disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina".

- La legge 26 maggio 1965, n. 590, reca: "Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice".

- La legge 14 agosto 1971, n. 817, reca: "Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice".

- Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura)

"Art. 39. - Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli Enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonche' la Cassa per la formazione della proprieta' contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121".

- Il decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, reca

"Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca

"Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

- La legge 15 dicembre 1998, n. 441, reca: "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialita' giovanile in agricoltura".

- Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

"5. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n.

278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'ISMEA puo' costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riordinato anche sulla base dei principi di cui all'art. 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma l dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la formazione della proprieta' contadina sono applicabili le forme di mobilita' nel pubblico impiego".

- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

"Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica;il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla dimensione organizativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali; 2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero...

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