DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2006, n. 89 - Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51;
Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle intrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto di dover apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi di Venezia, Monfalcone e Cagliari e dei circondari marittimi di Caorle, S. Antioco e Grado al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 14 novembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Uffici marittimi periferici
1. L'ufficio circondariale marittimo di Oristano e' elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Oristano.
2. Gli uffici locali marittimi Jesolo (VE), Porto Nogaro (UD), Bosa (OR) e Portoscuso (CI) sono elevati a uffici circondariali marittimi, assumendo la rispettiva denominazione di ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro, ufficio circondariale marittimo di Jesolo, ufficio circondariale marittimo di Bosa e ufficio circondariale marittimo di Portoscuso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere i promulgare le
leggi ed emandare decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) - c) (Omissis);
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
.
- L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 121, cosi' recita:
Art. 1 (Organizzazione della pubblica
amministrazione). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri,
nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la
regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e
prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a
nuove persone giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
assicurando il collegamento funzionale e operativo con le
amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo
si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi,
nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.
241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle
competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e
di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in
materia di ambiente e territorio, quelle in materia di
economia, quelle in materia di informazione, cultura e
spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni
organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e
le attivita' istituzionali svolte fuori dal territorio
nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane
allo scopo di programmare le iniziative per
l'internazionalizzazione dell'economia italiana,
riorganizzare e programmare in maniera coordinata le
attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilita' di istituzione del Segretario
generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di
line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla
base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di
organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici
esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza
delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi
dell'azione amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura
dell'amministrazione di supporto e di controllo interno,
sulla base del criterio della uniformita' delle soluzioni
organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione
per le funzioni di supporto e di controllo interno, con
istituzione di ruoli unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
di potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo
i seguenti principi:
1) separazione tra politica e amministrazione e
creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro,
in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo
e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita', per
corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi
allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al
raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il
ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'ar. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei
risultati nonche' di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della
spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e
l'efficacia della pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di
funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse
pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di
funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti,
nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore
del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita'
giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche
mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei
residui compiti afferenti alla sfera di competenza
regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello
Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali
circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di
prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni
periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di
compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e
strutture, nonche' di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla
pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione
degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi
polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1
e 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai
commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio
periferico unificato del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, si provvede
all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla
individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla
determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di
cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo
3 febbraio...
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