DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2006, n. 89 - Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51;

Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle intrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di dover apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi di Venezia, Monfalcone e Cagliari e dei circondari marittimi di Caorle, S. Antioco e Grado al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 14 novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Uffici marittimi periferici

1. L'ufficio circondariale marittimo di Oristano e' elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Oristano.

2. Gli uffici locali marittimi Jesolo (VE), Porto Nogaro (UD), Bosa (OR) e Portoscuso (CI) sono elevati a uffici circondariali marittimi, assumendo la rispettiva denominazione di ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro, ufficio circondariale marittimo di Jesolo, ufficio circondariale marittimo di Bosa e ufficio circondariale marittimo di Portoscuso.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce

al Presidente della Repubblica il potere i promulgare le

leggi ed emandare decreti aventi valore di legge e i

regolamenti.

- L'art. 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto

1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla

Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono

essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) - c) (Omissis);

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

.

- L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»,

pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 121, cosi' recita:

Art. 1 (Organizzazione della pubblica

amministrazione). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,

entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri,

nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la

regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e

prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a

nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

assicurando il collegamento funzionale e operativo con le

amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo

si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi,

nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.

241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e

funzionali;

b) razionalizzazione della distribuzione delle

competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e

di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in

materia di ambiente e territorio, quelle in materia di

economia, quelle in materia di informazione, cultura e

spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) riordinamento, eliminando le duplicazioni

organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e

le attivita' istituzionali svolte fuori dal territorio

nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane

allo scopo di programmare le iniziative per

l'internazionalizzazione dell'economia italiana,

riorganizzare e programmare in maniera coordinata le

attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;

d) possibilita' di istituzione del Segretario

generale;

e) diversificazione delle funzioni di staff e di

line;

f) istituzione di strutture di primo livello sulla

base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di

organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici

esistenti;

g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza

delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi

dell'azione amministrativa;

h) istituzione di servizi centrali per la cura

dell'amministrazione di supporto e di controllo interno,

sulla base del criterio della uniformita' delle soluzioni

organizzative;

i) introduzione del principio della specializzazione

per le funzioni di supporto e di controllo interno, con

istituzione di ruoli unici interministeriali;

l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi

dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

di potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo

i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e

creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro,

in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo

e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni

omogenee e secondo criteri di flessibilita', per

corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi

allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al

raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il

ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'ar. 14

della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei

risultati nonche' di strumenti di verifica periodica

dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della

spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e

l'efficacia della pubblica amministrazione;

m) attribuzione agli organismi indipendenti di

funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse

pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di

funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti,

nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore

del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita'

giudiziaria;

n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche

mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei

residui compiti afferenti alla sfera di competenza

regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello

Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali

circoscritti;

o) attribuzione alle amministrazioni centrali di

prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo,

coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni

periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di

compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e

strutture, nonche' di gestione;

p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla

pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione

degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi

polifunzionali.

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il Governo trasmette alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi

dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1

e 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle

Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai

commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta

giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti

legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e

criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere

delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere

emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al

31 dicembre 1994.

5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio

periferico unificato del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, si provvede

all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla

individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla

determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di

cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo

3 febbraio...

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