IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Visto il parere della VII commissione della Camera dei deputati, reso il 13 ottobre 1999;
Considerato che la VII commissione del Senato non ha espresso parere;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende:
per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;
per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.