DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze

Coming into Force25 Dicembre 2020
Published date10 Dicembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/12/10/20G00186/ORIGINAL
Enactment Date30 Settembre 2020
Official Gazette PublicationGU n.306 del 10-12-2020
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e in particolare, gli articoli 31 e 32, riguardanti gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei ministeri;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in particolare, l'articolo 16-ter, commi 4 e 7;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi da 581 a 587, della predetta legge n. 160 del 2019 riguardante gli ulteriori ambiti di operativita' del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. del Ministero dell'economia e delle finanze, delle connesse modalita' attuative per il tramite di Consip S.p.a. e l'ampliamento degli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma medesimo;

Visto, altresi', l'articolo 1, comma 588, della suddetta legge n. 160 del 2019, che prevede che «il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 4, comma 12;

Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che «i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante: «Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2017, relativo alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e alla definizione dei relativi compiti;

Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni di cui ai richiamati articoli 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, 1, commi da 581 a 588, della legge n. 160 del 2019, e 4 del decreto-legge n. 1 del 2020;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 settembre 2020;

Informate le organizzazioni sindacali;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Riorganizzazione del Ministero

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 1, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.»;

  2. all'articolo 4:

    1) al comma 1, lettera f):

    1.1) dopo le parole: «programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:»;

    1.2) le parole: «gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle partecipazioni societarie dello Stato»;

    1.3) le parole: «dell'azionista» sono sostituite dalle seguenti: «del socio»;

    1.4) le parole: «cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;»;

    2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del direttore generale del Tesoro, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune.»;

    3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del direttore generale del Tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria dell'Ufficio del direttore generale del tesoro.»;

  3. all'articolo 5:

    1) al comma 4, lettera d), le parole: «la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre» sono soppresse;

    2) al comma 6:

    2.1) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;»;

    2.2) alla lettera i), le parole: «per le societa' a partecipazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni statali»;

    3) al comma 7:

    3.1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;»;

    3.2) alla lettera e), le parole: «per le societa' a partecipazione non statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni non statali»;

    3.3) alla lettera f), dopo la parola «dismissione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' supporto ai processi di valorizzazione industriale delle societa' partecipate»;

  4. all'articolo 7:

    1) al comma 1:

    1.1) alla lettera c), le parole: «e ricerca economica sugli impatti» sono sostitute dalle seguenti: «ricerca economica e valutazione degli impatti»;

    1.2) alla lettera f), dopo le parole «prestazioni e modalita' operative» sono inserite le seguenti: «dei servizi e», e dopo le parole: «dei sistemi informativi», sono inserite le seguenti: «e di connettivita'»;

    1.3) alla lettera l) , le parole: «anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica,»;

    2) al comma 4:

    2.1) dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi di...

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